Contributo alle aziende artigiane che adempiono agli obblighi formativi in materia di sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni (ASR) del 17/04/2025 (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008) presso strutture promosse da Soci Ebav.
Per Formazione partecipata si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, attraverso strutture promosse dalle Associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto nel rispetto dei requisiti previsti dal vigente ASR.
Il livello di rischio della parte specifica viene sempre certificato dall’Ente di Formazione in relazione all’attività dell’azienda, alla mansione del lavoratore, ecc. e secondo quanto previsto dal vigente ASR.
Le tipologie Corsi sono elencate nell’allegato “Catalogo Formativo Unico A27 EBAV” (CFU A27).
Ebav eroga il contributo solo a completamento di ciascun corso e certificato dall’Ente di Formazione.
Ebav sospende il contributo nel caso in cui il lavoratore non raggiunga una percentuale di frequenza allo specifico iter formativo pari al 90%.
E’ possibile l’effettuazione di corsi sicurezza, secondo tutte le modalità a previste dall’ASR vigente (parte I punto4).
La data di “Inizio Corso” di Formazione non può essere precedente alla data di creazione Corso nel Portale Ebav.
Casistiche particolari
Ebav eroga il contributo per lavoratori che hanno partecipato a Corsi di Formazione le cui ore sono inferiori a quanto previsto dall’ASR, se tale formazione è a completamento dell’iter formativo già iniziato in precedenza; Ebav richiederà documentazione integrativa che giustifichi la particolare procedura.
Ebav eroga nuovamente il contributo per “Aggiornamento” laddove siano decorsi almeno 12 mesi (1 anno) dalla conclusione del percorso formativo precedente.
Ebav eroga nuovamente* il contributo relativo a un ulteriore Corso “Parte specifica per livello di rischio, per lo stesso lavoratore solo nel caso in cui il lavoratore partecipi a un corso “Parte specifica”:
- Con diverso livello di rischio rispetto a quello precedente, per diversa mansione presso lo stesso datore di lavoro;
- Con medesimo livello di rischio ma in altro ambito contrattuale e/o settore produttivo secondo quanto previsto dal vigente ASR.
*Ebav potrà richiedere agli Enti di Formazione, documentazione integrativa che attesti le materie affrontate per adeguare/completare le competenze formative rispetto alla parte specifica e le motivazioni per la nuova partecipazione alla parte specifica per cui il lavoratore ha già ricevuto attestato di frequenza dai soggetti organizzatori di cui sopra, nonché ogni altra documentazione di carattere amministrativo utile alla valutazione/erogazione del contributo.
Presentazione
Gli Enti di Formazione di cui sopra, possono attivare i corsi di Formazione Partecipata previsti dal Catalogo CFU A27 attraverso il Portale Ebav
Esclusivamente per l’accesso ai contributi previsti per la Formazione Partecipata (A27), anche in riferimento alle aziende di nuova costituzione e/o ai lavoratori in fase di assunzione, è sufficiente che l’azienda abbia effettuato almeno un versamento (delibera CDA del 15 ottobre 2012).
Scadenza
Le domande di contributo A27 (una volta completato il percorso formativo completo) devono essere inoltrare dall’Ente di Formazione ad EBAV entro 6 mesi dal completamento della formazione stessa (Delibera COBIS 06/10/2017).
Attenzione – Formazione NON Partecipata
Se la formazione sulla sicurezza è svolta da altri Enti di Formazione (Enti diversi dagli Enti soprariportati), l’azienda deve inoltrare a Cobis, tramite il modello Collab1, la “Richiesta collaborazione” ex art. 37 comma 12 D. Lgs. n. 81/2008: link.
Tale “formazione non partecipata” non è finanziata da Ebav.