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Documentazione e modulistica

Quote da versare EBAV-EBNA-FSBA

[Tabelle Ebav aggiornate a gennaio 2024]

Si veda tabelle allegate

L’adesione e l’iscrizione dei lavoratori a EBAV è automatica con l’invio della prima denuncia mensile B01 e il versamento tramite modello F24.
Nel rigo Inps del modello F24, per versare Ebav si deve indicare EBNA come codice Causale e un “Codici Sede Inps” riferito a una provincia veneta.
L’importo espresso nel rigo Inps del modello F24 è onnicomprensivo per tutti i dipendenti per quote EBAV-FSBA.

Le quote da versare mensilmente sono presentate nel documento “Tabella Quote mensili EBAV-FSBA”.
I fondi a cui sono destinate le quote di I e II livello Ebav sono indicate nella “Tabelle Destinazione Quote”.
Le quote di riferimento per l’imponibile Contributo di Solidarietà sono nel documento “Tabella Solidarieta INPS”.

Gli importi possono variare a seconda di specifiche regole definite nei diversi Accordi interconfederali o categoriali: il documento “Regole di calcolo quote” ne presenta una sintesi aggiornata.
Il documento “Casistiche Particolari” elenca e specifica le diverse tipologie di aziende che possono o devono aderire a Ebav in relazione a specifici requisiti.

Invio denunce B01

Il Gestore paghe dell’azienda comunica a Ebav le Denunce B01 attraverso il sistema informatico Ebav.

Le softwarehouse che predispongono i programmi paghe sono in possesso di tutte le specifiche per la creazione di un file di interscambio dati “Tracciato Record” per poter generare Denunce B01 in forma massiva.

Entro il 16 di ogni mese va denunciato e pagato l’importo corrispondente al mese precedente.

Per l’accesso al Portale Ebav tramite cui inviare le denunce B01, registrarsi qui

Aziende aderenti e dipendenti iscritti

E’ sufficiente iniziare a inviare le denunce mensili B01 e versare l’importo previsto tramite F24 per iscrivere automaticamente i dipendenti ai Servizi erogati da Ebav. Le aziende aderenti sono le aziende con dipendenti rientranti nella Sfera di applicazione:

  • aziende artigiane venete
  • aziende non artigiane che applicano specifici accordi/contratti siglati dalle Organizzazioni Artigiane

Qualsiasi variazione o modifica anagrafica deve essere trasmessa con la denuncia telematica (B01), attraverso l’applicativo web.
I dipendenti possono accertarsi della propria iscrizione ad Ebav, verificando se nelle proprie buste paga mensili vengono trattenute le quote previste (Primo livello, Secondo livello, Fsba).
Nel caso in cui l’adesione fosse determinata da una modifica ai contratti applicati ai dipendenti o nei casi di diverse specifiche informazioni, è necessario inviare documentazione integrativa (modulo Autocertificazione).
ATTENZIONE: il modulo di Autocertificazione va inivato solo dopo aver inviato almeno una denuncia mensile B01 e non deve riguardare variazioni di dati meramente anagrafici (nuovo indirizzo, cambio ragione sociale, …)

L’Informativa EBAV iscritti (art. 14 del Regolamento europeo per la protezione dei dati GDPR 679/2016 GDPR) è redatta in relazione al trattamento dei dati personali degli iscritti versanti Ebav per dare esecuzione a quanto previsto dalla Contrattazione di lavoro regionale artigiana e per l’assolvimento degli adempimenti connessi. Tale Informativa iscritti va comunicata ad ogni neo assunto di azienda artigiana per cui è previsto l’invio di denunce mensili B01.

Richiesta di rateizzazione

Nel caso in cui l’azienda debba avviare un piano di rientro di quote dichiarate nei B01 e non versate ad Ebav, può utilizzare il modulo di Richiesta Rateizzazione da inviare alla c.a. dell’Ufficio Versamenti.

L’azienda di impegna a
produrre i B01 previsti non ancora inviati ad Ebav
a rispettare le scadenze del piano di rateizzazione che EBAV comunicherà dopo l’esame ed accettazione della presente richiesta
verificare e eventualmente procedere all’immediato versamento (tramite F24 con le diverse mensilità esplicitate) degli importi non versati relativi alle quote FSBA mensilmente previste nei B01 non pagati, dandone immediata evidenza a Ebav con l’invio delle quietanze di pagamento

L’importo potrà essere così rateizzato:

  • minimo il 50% del dovuto pagato immediatamente
  • il rimanente pagato in massimo di 11 rate non inferiori a € 300 cadauna.

Il pagamento dovrà avvenire con il modello F24, secondo i calcoli effettuati da EBAV, in base ai dati presenti nelle denunce mensili B01.

 

 

Rimborso e Trasferimento quote

I datori di lavoro che versano direttamente, o tramite gli intermediari abilitati, i contributi dovuti alla bilateralità possono talvolta trovarsi in situazione di credito per aver effettuato versamenti doppi, errati o indebiti.

La richiesta di rimborso/trasferimento va inviata ad EBNA attraverso EBAV (email versamenti@ebav.it)

ATTENZIONE: inviare la richiesta e gli eventuali allegati in un unico file pdf.

A) Nel caso di rimborso totale F24:
– l’azienda può richiedere la restituzione del pagamento;
– il limite prescrizionale per presentare la richiesta di rimborso è di 5 anni rispetto alla competenza da rimborsare (https://www.ebna.it/faq/)

B) Nel caso di rimborso parziale F24:
– l’azienda può richiedere la restituzione totale del pagamento, solo dopo aver effettuato il nuovo versamento con l’importo corretto;
oppure
– la compensazione del versamento con i pagamenti succesivi, dopo aver verificato l’eventuale importo eccedente con l’ufficio Versamenti.

C) Nel caso di versamento F24 fuori regione Veneto:
– il trasferimento quote da una regione a un’altra non è operativo; l’azienda dovrà contattare Ebna (www.ebna.it) per la procedura di rimborso da parte dell’Ente Bilaterale regionale cui sono state destinate le risorse. L’azienda dovrà predisporre nuovo pagamento con corretta destinazione Sede Inps del Veneto nel rigo EBNA dell’F24.


COMUNICAZIONE EBNA del 1 marzo 2019

OGGETTO: Segnalazione delle richieste di rimborso ricevute dalle imprese per erroneo versamento in favore degli Enti Bilaterali Regionali.
A seguito della comunicazione allegata, sono state acquisite ulteriori informazioni presso la competente Direzione dell’Istituto, in base alle quali è stato previsto che le richieste di rimborso di contributi (erroneamente versati) pervenute ad EBNA, devono essere preventivamente sottoposte all’esame dell’Istituto, essendo in corso
indagini della Magistratura circa presunte irregolarità. EBNA si farà pertanto carico di verificare con l’Istituto le richieste già pervenute, al fine di ricevere la relativa autorizzazione al rimborso richiesto. Si è ritenuto pertanto di fornire le informazioni di cui sopra agli Enti Bilaterali in indirizzo e al contempo viene ad essi richiesto di adottare preventivi, rigorosi ed accurati, controlli della documentazione relativa ed eventuali nuove richieste.

VEDI ALLEGATO “NOTA E.B. DAMATO”


NOTA INPS del 09/08/2019

Oggetto : segnalazione delle richieste di rimborso ricevute dalle imprese per erroneo versamento in favore degli Enti bilaterali

Con nota prot. 4085737 del 13 dicembre 2018 di pari oggetto, codesti Enti bilaterali sono stati invitati, tra l’altro, a sospendere in via cautelativa eventuali rimborsi richiesti dalle aziende per erroneo versamento. Facendo seguito alla succitata nota, anche alla luce delle analisi della documentazione inviata da codesti Enti, si comunica quanto segue:
• Gli Enti Bilaterali possono procedere al rimborso di somme inferiori o pari a €1000 alle imprese iscritte […];
• Per i versamenti delle imprese iscritte superiori a €1.000 e per quelli di qualunque importo di imprese non iscritte, prima di procedere al rimborso, l’Ente Bilaterale dovrà inviare […] una richiesta di autorizzazione al rimborso, allegando la documentazione a corredo della richiesta;
• L’Area Vigilanza Documentale, Analisi Del Rischio E Prevenzione Delle Frodi, previa Istruttoria volta ad accertare la congruità del versamento e la coerenza con i dati trasmessi con UNIEMENS, autorizzerà l’Ente Bilaterale, ove ne ricorrano i presupposti, ad effettuare il rimborso […]

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