Integrazione DVR – Apprendistato duale e Lavoro agile

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Contributo alle imprese per l’integrazione, ovvero predisposizione qualora si tratti di prima assunzione da parte di imprese senza dipendenti, del DVR:

  • in relazione all’attivazione di percorsi di apprendistato duale con giovani minorenni e maggiorenni
  • in relazione a attivazione di progetti di sperimentazione Lavoro agile

Il servizio deve essere realizzato dall’impresa avvalendosi di professionisti e/o strutture dedicate delle Associazioni Artigiane aderenti (direttamente o tramite adesione di secondo livello) alle Federazioni Regionali firmatarie dell’accordo primo ottobre 2018, nel caso di apprendistato duale e/o del 28 marzo 2024 nel caso di lavoro agile  con indicazione di propri collaboratori e/o dipendenti incaricati.
La documentazione necessaria dovrà avere data antecedente la richiesta di prestazione.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene emessa fattura.
Periodo di intervento:

  1. dall’anno scolastico/formativo 2025/2026 per l’apprendistato duale
  2. anno emissione fattura per  aggiornamento DVR nel caso di lavoro agile

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Nel DVR, l’azienda dovrà indicare le mansioni/attività/operazioni che verranno effettuate dall’apprendista duale o del dipendente in modalità di lavoro agile   rispetto alle quali occorrerà in particolare tenendo conto della mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, anche in relazione all’età alla mancanza di esperienza (nel caso di apprendista duale); attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; natura grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; movimentazione manuale dei carichi; sistemazione, scelta, utilizzo e manipolazione delle attrezzature di lavoro (agenti, macchine, apparecchi e strumenti; pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della interazione sull’organizzazione del lavoro; variazione della sede /luogo/luoghi della prestazione lavorativa (nel caso di lavoro agile); variazione modalità orarie e periodi della prestazione lavorativa (nel caso di lavoro agile); utilizzo attrezzature di lavoro.

Disoccupazione post contratto a termine

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti post contratto a termine.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno in cui è terminato il contratto di lavoro.
Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 8 settimane per rapporto di lavoro
Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato:

  • a partire dalla data di iscrizione al Centro per l’Impiego o dalla data di invio DID INPS
  • a partire da almeno 90 giorni dalla data di cessazione contratto a termine

Il contributo non è previsto per rapporti di lavoro terminati in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che stava già ricevendo il contributo D51 a copertura del periodo di disoccupazione, non può richiedere a Ebav il contributo anche con domanda D56, ma può contiuntinuare a utilizzare il contributo D51.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 8 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso periodo di disoccupazione ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D56 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 8 settimane.

Figli minori con patologie gravemente invalidanti

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Contributo a lavoratori dipendenti con figli minori di 18 anni affetti da patologie gravemente invalidanti

Specifiche
Le domande sono valutate in conformità al tipo di patologia gravemente invalidante; per tale ragione è importante che il richiedente illustri in maniera dettagliata la patologia allegando idonea documentazione medico-sanitaria.
Non si registra connotazione di gravità se la Commissione Medica verifica che l’invalidità rientra nei casi riconducibili al COMMA 1 dell’Art. 3 della legge n.104 del 05 febbraio 1992.

I casi per cui il contributo è comunque previsto sono (elenco indicativo non esaustivo):
•    Sindrome di down
•    Sordità
•    Cecità
•    Patologie oncologiche
•   
Talassemia Major
•    Drepanocitosi
•    Talasso-drepanocitosi
•    Talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con Idrossiurea
•    Leucemia
•    Autismo
•    Distrofia
•    Diabete mellito
•    Sindrome di Potocki-Lupski
•    Patologie con Indennità di accompagnamento riconosciuta ed erogata da Inps

L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari.
La domanda può essere ripresentata ogni anno per non più di 5 anni a condizione che in questo periodo il figlio non raggiunga
il limite di età stabilito (18 anni).
Se anche il coniuge è iscritto a Ebav, può presentare domanda di contributo D55 per gli stessi figli a carico.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Iniziative speciali di promozione

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I Progetti Speciali sono azioni rivolte alla generalità delle imprese di ciascuna categoria:

  1. Eventi, manifestazioni pubbliche, sfilate, mostre ed esibizioni che coinvolgano direttamente le imprese artigiane aderenti ad EBAV (non in via esclusiva) nella promozione al pubblico e/o operatori di mercato dei loro prodotti e servizi
  2. Convegni e seminari posti a conclusione di progetti finalizzati a:
    a. analizzare il mercato di riferimento della categoria/filiera per proporre strumenti innovativi ed adeguati che consentano alle imprese di coglierne l’evoluzione
    b. approfondire tematiche di carattere tecnico specialistico al fine di consentire alle imprese di essere competitive nel mercato di riferimento
    c. presentare e promuovere al pubblico il prodotto/servizio dell’impresa artigiana di uno specifico settore/filiera valorizzandone la qualità e le specificità

 

Si veda, per ogni dettaglio, GUIDA PROGETTI SPECIALI allegata.

FSBA (AIS e ACIGS)

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Contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro in caso di temporanea crisi aziendali secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del DLgs 148/2015.

Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) http://www.fondofsba.it/.
L’anno di competenza è il 2023 e successivi.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI e RENDICONTAZIONI MENSILI DI SOSPENSIONE

Si vedano allegati a piè pagina.

Per info/aggiornamenti su procedure/regole FSBA: www.fondofsba.it e www.fondofsba.it/faq/

Vido Tutorial: Clicca qui

CONTRIBUZIONE CORRELATA

Ciascun consulente ha l’obbligo di verificare sempre, per ogni domanda presentata in Sinaweb, la corretta gestione della Contribuzione Correlata.
FSBA, nel proprio sito, ha  pubblicato una guida specifica.

Acquisto prima casa

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Contributo ai lavoratori che nell’anno di competenza hanno sottoscritto il primo finanziamento per:

  • acquisto/costruzione prima casa (mutuo ipotecario)

Specifiche
La casa deve risultare situata in Veneto.
Non si può accedere al contributo nel caso in cui il finanziamento sia stato sottoscritto esclusivamente dal coniuge, in quanto l’obbligazione per l’abitazione deve essere a carico del richiedente D62.
Se anche il coniuge è versante Ebav, non può presentare domanda di contributo D62 per lo stesso mutuo: viene assicurata un’unica prestazione D62 per le persone dello stesso nucleo familiare.
La prestazione non può essere richiesta su operazioni di rinegoziazione di mutuo.

Si può presentare un’ulteriore domanda di contributo su un diverso mutuo/ finanziamento trascorsi due anni dal ricevimento del contributo medesimo (fa fede la data di accreditamento del contributo EBAV).
Il dipendente richiedente il Servizio D62, al 31 dicembre 2025, deve avere un’età inferiore ai 45 anni.
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2024 risulta inferiore o uguale a € 45.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)

 

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Formazione collettiva aziende

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Contributo alle aziende artigiane che partecipano a Corsi di formazione collettiva per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale presso Enti di Formazione promossi da Soci Ebav.

La Formazione Collettiva viene definita dai Comitati di Categoria, secondo un Catalogo corsi attuabili dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditati presso la Regione del Veneto.
Per corsi specialistici di Grafica e Comunicazione è stata siglata una convenzione con l’Istituto Salesiano San Marco (fcs.issm.it).
Alla formazione collettiva possono partecipare dipendenti, titolari/soci o collaboratori familiari.

E’ possibile l’effettuazione di corsi in modalità formazione a distanza FAD sincrona (comunicazione OOAA del marzo 2022).

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Durata massima erogabile per ogni corso: 50 ore.
Durata massima erogabile per ogni azienda: 250 ore per anno competenza.
Durata massima erogabile per ogni partecipante: 50 ore per anno competenza.
L’anno di competenza è l’anno di inizio corso di formazione.

Presentazione

La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dagli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata. Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Categorie

Acconciatura-Estetica, Alimentaristi, Ceramica, Chimica, Comunicazione, Concia, Imprese pulizie, Legno, Metalmeccanici, Occhiali, Odontotecnici, Orafi, Panificatori, Pulitintolavanderie, Tessile, Trasporto merci, Trasporto persone, Vetro

Integrazione per sospensione lavoro

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Contributo “una tantum” a favore dei lavoratori dipendenti iscritti a Ebav per sospensione dal lavoro nel periodo nel periodo 1 Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2025.

– sospensione dal lavoro (FSBA AIS/ACIGS);
– sospensione dal lavoro (CIGO/CIGS se impresa non artigiana ma aderente alla bilateralità);
– sospensione dal lavoro (CIG in deroga ex D.L 160 del28/10/2024).

Specifiche
Non potranno essere presentate più domande di contributo D34 per lo/a stesso/a lavoratore/trice, anche nel caso in cui, nel periodo interessato, siano stati sottoscritti diversi Accordi aziendali di Sospensione.
Un giorno di effettiva sospensione è considerata la giornata per cui l’azienda ha rendicontato almeno un’ora di effettiva sospensione dal lavoro per il lavoratore richiedente il contributo D34.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Sussidio Scuola

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Contributo per l’iscrizione e la frequenza in Italia, per l’anno scolastico 2025/2026, di un SOLO figlio frequentante:

  • asilo nido
  • scuola dell’infanzia
  • scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Specifiche
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2024 risulta inferiore o uguale a € 30.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)

Ad ogni nucleo familiare avente diritto viene assicurata un’unica prestazione afferente il sussidio scuola D63, ovvero, se anche il coniuge/convivente è versante Ebav, NON può presentare domanda di contributo D63 per lo stesso anno scolastico.

NB: il servizio è previsto nel caso in cui in famiglia uno solo dei figli frequenti le scuole indicate; nel caso di più figli frequentanti tali scuole, è previsto il Servizio D53 – Sussidio scolastico.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Formazione partecipata aziende

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Contributo alle aziende artigiane che adempiono agli obblighi formativi in materia di sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni (d. lgs 81/08) presso strutture promosse da Soci Ebav.
Per Formazione partecipata si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, attraverso strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il livello di rischio della parte specifica viene sempre certificato dall’Ente di Formazione in relazione all’attività dell’azienda, alla mansione del lavoratore, ecc.

Ebav eroga il contributo solo a completamento di ciascuno dei seguenti iter formativi previsti e certificati dall’Ente di Formazione:

  • Corso “Parte generale” di 4 ore + Corso “Parte specifica per livello di rischio” di 4, 8 o 12 ore
  • Corso “Parte specifica per livello di rischio” di 4, 8 o 12 ore
  • Corso “Formazione Preposti” di 8 ore
  • Corso “Aggiornamento” di 6 ore
  • Corso “Formazione Di-isocianati” di 4 ore

Ebav sospende il contributo nel caso in cui il lavoratore non raggiunga una percentuale di frequenza allo specifico iter formativo pari al 90%.

E’ possibile l’effettuazione di corsi sicurezza, caratterizzati da moduli formativi esclusivamente teorici, in modalità formazione a distanza FAD sincrona (comunicazione OOAA del marzo 2022).

Casistiche particolari

Ebav eroga il contributo anche nel caso in cui, nella stessa domanda, il lavoratore partecipi sia al completo iter formativo (Parte generale + Parte specifica) sia al Corso “Formazione Preposti”.

Ebav eroga il contributo per lavoratori che hanno partecipato a Corsi di Formazione le cui ore sono inferiori a quanto previsto nell’Accordo del 15/03/2012, se tale formazione è a completamento dell’iter formativo già iniziato in precedenza; Ebav richiederà documentazione integrativa che giustifichi la particolare procedura.

Ebav eroga nuovamente il contributo per “Aggiornamento” esclusivamente per le attività riferite all’ “aggiornamento quinquiennale” (non altre tipologie) richiamate negli accordi regionali del 03/05/2016 e 23/03/2018, laddove siano decorsi almeno 4 anni dall’aggiornamento precedente (ricordando che i quinquenni decorrono dalla data di completamento dei rispettivi corsi base).

Ebav eroga il contributo per “Formazione Di-isocianati” esclusivamente per le attività della specifica casistica prevista dalle misure di Salute e Sicurezza per l’uso sicuro dei Di-isocianati con riferimento al Reg. UE 2020/1149.

Ebav eroga nuovamente* il contributo relativo a un ulteriore Corso “Parte specifica per livello di rischio” o per parte di esso, limitatamente per le materie necessarie,  per lo stesso lavoratore solo nel caso in cui il lavoratore partecipi a:

  • un corso “Parte specifica” di formazione con diverso livello di rischio;
  • un corso “Parte specifica” di formazione con medesimo livello di rischio ma in altro ambito contrattuale e/o settore produttivo come definiti dagli accordi stato regioni vigenti nel tempo in materia.

*Ebav richiederà documentazione integrativa che attesti le materie affrontate per adeguare/completare le competenze formative rispetto alla parte specifica e le motivazioni per la nuova partecipazione alla parte specifica per cui il lavoratore ha già ricevuto attestato di frequenza dai soggetti organizzatori di cui sopra. Tale documentazione dovrà essere congiuntamente sottoscritta da Ente di Formazione, da RSPP e dal Titolare azienda.

Presentazione
La presentazione della Richiesta di partecipazione alla Formazione Partecipata avviene:

  1. attraverso il Portale Ebav
  2. direttamente con gli Enti di Formazione

Caso 1
L’accesso al Portale è previsto solo per i soggetti registrati che compilano mensilmente le denunce di versamento B01 (Associazioni o Consulenti del lavoro).
Attraverso il Portale, nell’applicazione dedicata “Formazione Partecipata” è possibile:
– inoltrare la Richiesta di partecipazione ai corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro agli Enti di Formazione;
– delegare gli Enti di Formazione a inoltrare la richiesta di contributo Ebav.

Caso 2
Contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav (vedi elenco allegato).

Esclusivamente per l’accesso ai contributi previsti per la Formazione Partecipata (A27), è sufficiente che l’azienda abbia denunciato un solo versamento (delibera CDA del 15 ottobre 2012).

Scadenza
Le domande A27 (quindi iter formativo completo) devono essere inoltrare dall’Ente di Formazione ad EBAV entro 6 mesi dal completamento della formazione stessa ovvero entro 6 mesi dalla data fine iter formativo completo (Delibera COBIS 06/10/2017).

Attenzione
Se la formazione sulla sicurezza è svolta da altri Enti di Formazione, tali Enti devono inoltrare la “Richiesta collaborazione” a Cobis: link.
Tale formazione non è finanziata da Ebav.