Formazione collettiva aziende

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Contributo alle aziende artigiane che partecipano a Corsi di formazione collettiva per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale presso Enti di Formazione promossi da Soci Ebav.

La Formazione Collettiva viene definita dai Comitati di Categoria, secondo un Catalogo corsi attuabili dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditati presso la Regione del Veneto.
Per corsi specialistici di Grafica e Comunicazione è stata siglata una convenzione con l’Istituto Salesiano San Marco (fcs.issm.it).
Alla formazione collettiva possono partecipare dipendenti, titolari/soci o collaboratori familiari.

E’ possibile l’effettuazione di corsi in modalità formazione a distanza FAD sincrona (comunicazione OOAA del marzo 2022).

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Durata massima erogabile per ogni corso: 50 ore.
Durata massima erogabile per ogni azienda: 250 ore per anno competenza.
Durata massima erogabile per ogni partecipante: 50 ore per anno competenza.
L’anno di competenza è l’anno di inizio corso di formazione.

Presentazione

La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dagli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata. Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Categorie

Acconciatura-Estetica, Alimentaristi, Ceramica, Chimica, Comunicazione, Concia, Imprese pulizie, Legno, Metalmeccanici, Occhiali, Odontotecnici, Orafi, Panificatori, Pulitintolavanderie, Tessile, Trasporto merci, Trasporto persone, Vetro

Formazione partecipata aziende

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Contributo alle aziende artigiane che adempiono agli obblighi formativi in materia di sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni (ASR) del 17/04/2025 (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008) presso strutture promosse da Soci Ebav.
Per Formazione partecipata si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, attraverso strutture promosse dalle Associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto nel rispetto dei requisiti previsti dal vigente ASR.
Il livello di rischio della parte specifica viene sempre certificato dall’Ente di Formazione in relazione all’attività dell’azienda, alla mansione del lavoratore, ecc. e secondo quanto previsto dal vigente ASR.

Le tipologie Corsi sono elencate nell’allegato “Catalogo Formativo Unico A27 EBAV” (CFU A27).

Ebav eroga il contributo solo a completamento di ciascun corso e certificato dall’Ente di Formazione.

Ebav sospende il contributo nel caso in cui il lavoratore non raggiunga una percentuale di frequenza allo specifico iter formativo pari al 90%.

E’ possibile l’effettuazione di corsi sicurezza, secondo tutte le modalità a previste dall’ASR vigente (parte I punto4).

La data di “Inizio Corso” di Formazione non può essere precedente alla data di creazione Corso nel Portale Ebav.

Casistiche particolari

Ebav eroga il contributo per lavoratori che hanno partecipato a Corsi di Formazione le cui ore sono inferiori a quanto previsto dall’ASR, se tale formazione è a completamento dell’iter formativo già iniziato in precedenza; Ebav richiederà documentazione integrativa che giustifichi la particolare procedura.

Ebav eroga nuovamente il contributo per “Aggiornamento” laddove siano decorsi almeno 12 mesi (1 anno) dalla conclusione del percorso formativo precedente.

Ebav eroga nuovamente* il contributo relativo a un ulteriore Corso “Parte specifica per livello di rischio, per lo stesso lavoratore solo nel caso in cui il lavoratore partecipi a un corso “Parte specifica”:

  • Con diverso livello di rischio rispetto a quello precedente, per diversa mansione presso lo stesso datore di lavoro;
  • Con medesimo livello di rischio ma in altro ambito contrattuale e/o settore produttivo secondo quanto previsto dal vigente ASR.

*Ebav potrà richiedere agli Enti di Formazione, documentazione integrativa che attesti le materie affrontate per adeguare/completare le competenze formative rispetto alla parte specifica e le motivazioni per la nuova partecipazione alla parte specifica per cui il lavoratore ha già ricevuto attestato di frequenza dai soggetti organizzatori di cui sopra, nonché ogni altra documentazione di carattere amministrativo utile alla valutazione/erogazione del contributo.

 

Presentazione
Gli Enti di Formazione di cui sopra, possono attivare i corsi di Formazione Partecipata previsti dal Catalogo CFU A27 attraverso il Portale Ebav

Esclusivamente per l’accesso ai contributi previsti per la Formazione Partecipata (A27), anche in riferimento alle aziende di nuova costituzione e/o ai lavoratori in fase di assunzione, è sufficiente che l’azienda abbia effettuato almeno un versamento (delibera CDA del 15 ottobre 2012).

Scadenza
Le domande di contributo A27 (una volta completato il percorso formativo completo) devono essere inoltrare dall’Ente di Formazione ad EBAV entro 6 mesi dal completamento della formazione stessa (Delibera COBIS 06/10/2017).

Attenzione – Formazione NON Partecipata
Se la formazione sulla sicurezza è svolta da altri Enti di Formazione (Enti diversi dagli Enti soprariportati), l’azienda deve inoltrare a Cobis, tramite il modello Collab1, la “Richiesta collaborazione” ex art. 37 comma 12 D. Lgs. n. 81/2008: link.
Tale “formazione non partecipata” non è finanziata da Ebav.

Antincendio – Primo Soccorso – Defibrillatori

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per la partecipazione dei titolari e dei dipendenti a corsi per la gestione delle emergenze in tema di sicurezza organizzati anche da Enti o Istituti diversi da quelli convenzionati.

Specifiche

I corsi riguardano:
A – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti Antincendio (DM 10/03/1998 e DM 02/09/2021)
B – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti per il Primo soccorso (DM 388/03)
C – corsi di Addestramento/Aggiornamento per l’uso dei Defibrillatori (addestramento teorico pratico alle manovre BLS-D) per le aziende cha hanno, per obbligo o per opportunità, adottato tale strumento.

I corsi di cui al punto C) devono essere  svolti esclusivamente da Soggetti/Centri di formazione accreditati in materia dall singole regioni secondo specifici criteri ed in conformità alle Linee Guida nazionali del 2003 e s.m.i.

Sono escluse tutte le attività in modalità formazione a distanza FAD sincrona.

La data di competenza è la data della fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Apprendistato: formazione interna assistita

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Contributo alle aziende per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita ovvero svolta da parte di un Ente di formazione convenzionato con EBAV e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione

Specifiche
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo Ebav viene erogato solo a completamento dell’iter formativo previsto e certificato dall’Ente di Formazione.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione.

L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.

Scadenza
Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.

Alternanza Scuola Lavoro – Rafforzamento figura tutor aziendale

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Contributo alle aziende per i costi sostenuti per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale nell’ottica di attuazione di percorsi di alternanza formativa – ai sensi dell’articolo 1 comma33 della legge 13 luglio 2015 n.107, del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio2008 – gestiti e svolti quali soggetti organizzatori dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.

L’anno di competenza è l’anno in cui inizia il percorso formativo.
I percorsi formativi devono essere iniziati dal 24 gennaio 2018.

Specifiche
Il partecipante al corso di Tutor deve essere Titolare, Socio o Collaboratore familiare.
La durata minima del percorso formativo è di 8 ore secondo le linee guida dei contenuti definite (vedi allegato).
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione allo stesso titolo (autodichiarazione nel modello).
Si intende “allo stesso titolo” la percezione di altro contributo rivolto specificamente alla compartecipazione ai costi sostenuti per la formazione della figura di tutor.
I contributi previsti dai Servizi A71 e A72 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente agli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata. Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Alternanza Scuola Lavoro – Assistenza supporto co-progettazione

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Contributo alle aziende che si rivolgono ad una «Struttura», avente le caratteristiche di cui al paragrafo successivo, per essere assistite e supportate nell’attivazione di percorsi di alternanza formativa ai sensi dell’articolo 1 comma33 della legge 13 luglio 2015 n.107 e smi, del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e smi, del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio2008 e smi 

La Struttura di cui sopra deve essere uno degli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.

L’anno di competenza coincide con l’anno in cui vengono sottoscritti la convenzione ed il piano formativo con l’istituzione scolastica o formativa (cfr. Scuole secondarie di secondo grado, CFP, Università, ITS….) per l’attivazione di almeno un percorso di alternanza formativa ai sensi ella normativa sopra dettagliata.
Le convenzioni devono essere state sottoscritte in data successiva al 23 gennaio 2018 (data di sottoscrizione dell’accordo).

Specifiche
I percorsi individuali di alternanza scuola lavoro che si svolgono presso le imprese dovranno avere una durata non inferiore alle 120 ore.

Le attività svolte dalla struttura sono di assistenza e supporto per:
–    La verifica delle condizioni e dei requisiti di attivazione;
–    Il supporto nella fase di matching (scuola-giovane-impresa);
–    La stipula della convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
–    La co-progettazione del patto/piano/progetto formativo;
–    Il supporto nel processo di verifica e valutazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;

L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione «allo stesso titolo» (autodichiarazione nel modello).
Si intende per allo stesso titolo la percezione di altro contributo consistente nella compartecipazione ai costi sostenuti per le attività di assistenza e supporto all’impresa di cui sopra.
I contributi previsti dai servizi A71 e A72 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dalle Strutture che la completeranno per la parte a loro riservata.

Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Apprendistato Duale – Assistenza supporto co-progettazione

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Contributo alle imprese che si rivolgono ad uno degli Enti di Formazione, promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto, per essere assistite e supportate nell’attivazione e progettazione di percorsi di apprendistato duale ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 e dell’Accordo Interconfederale Regionale del 08 maggio 2025.
L’anno di competenza coincide con l’anno in cui vengono sottoscritti la convenzione/protocollo e/o il piano/progetto/patto formativo con l’istituzione scolastica o formativa (cfr. Scuole secondarie di secondo grado, CFP, Università, ITS….) per l’attivazione di almeno un percorso di apprendistato duale di primo o terzo livello.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene attivato il contratto di apprendistato duale.

Specifiche
I contratti di apprendistato duale che si svolgono presso le imprese dovranno avere la durata minima di sei mesi.
Le attività svolte dagli Enti di Formazione sono di assistenza e supporto per:
•    La verifica delle condizioni e dei requisiti di attivazione;
•    La co-progettazione del patto/piano/progetto formativo unitamente, se stipulata contestualmente, alla convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
•    Il supporto nel processo di monitoraggio e verifica sul percorso di apprendistato duale.
I contributi previsti dai servizi A74, A75 e A76 sono tra loro cumulabili.
Il contributo, ripetibile da parte della medesima impresa, può essere richiesto per l’attivazione di ogni percorso di apprendistato duale. Tali percorsi, per essere ammessi al contributo devono essere frutto di co-progettazione specifica. Il ruolo di supporto/assistenza svolto dall’Ente di Formazione nei confronti dell’impresa deve essere comprovato attraverso la compilazione del modulo di attestazione (link) delle attività di assistenza e supporto sopra indicate, compilato dall’Ente e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’impresa, viene gestita direttamente dall’Ente di Formazione che la completerà per la parte a lui riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Formazione individuale dipendenti

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Contributo ai lavoratori dipendenti per le spese di partecipazione a Corsi di formazione per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale nel corso dell’anno di competenza.

Sono esclusi:

  • corsi per formazione sulla sicurezza (obbligatori e non),
  • corsi svolti presso CPIA (ex Ctp),
  • corsi di ottenimento master, laurea, diploma, qualifica o patentini specifici,
  • corsi che gà usufruiscono di altri finanziamenti,
  • seminari che non prevedono il rilascio di attestato,
  • costi relativi a viaggio, vitto o alloggio.

L’anno di competenza di riferimento è l’anno in cui il corso ha inizio.
Ogni partecipante al corso deve aver frequentato almeno il 70% delle lezioni.

NB: Nel caso di corsi la cui durata supera l’anno (come ad esempio corsi di inglese pluriennali), la domanda va presentata per l’anno di avvio corso allegando le fatture pagate e una dichiarazione di frequenza per il periodo svolto.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.