Dipendente assente per maternità/paternità

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Contributo alle aziende che abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità nell’anno di competenza.

Specifiche

Il contributo può essere richiesto al rientro lavorativo del dipendente, terminato il periodo di maternità/paternità.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno del primo rientro lavorativo.
Dal rientro lavorativo lavorativo deve essere stato effettuato almeno un versamento mensile ad EBAV.
In caso di maternità, deve essere stata presentata una domanda per maternità (modello D11m) Ebav.
In caso di paternità, il congedo parentale deve risultare di durata superiore a 90 giorni di calendario, anche non consecutivi.
EBAV, per l’esame della pratica, potrà richiedere in qualsiasi momento documentazione integrativa.

Digital Divide

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Contributo per le iniziative, sviluppate dall’azienda, atte a favorire il superamento del Digital Divide

Specifiche
Spese sostenute nell’anno di competenza:

  • Per opere infrastrutturali: lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
  • Per nuova strumentazione: acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguato.

E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.

Integrazione per sospensione lavoro

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Contributo “una tantum” a favore dei lavoratori dipendenti iscritti a Ebav per:

– sospensione dal lavoro (FSBA AIS) nel periodo 1 Aprile 2024 – 31 Dicembre 2024;
– sospensione dal lavoro (CIG in deroga ex D.L 160 del28/10/2024) nel periodo 29 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024.

Specifiche
Non potranno essere presentate più domande di contributo D34 per lo/a stesso/a lavoratore/trice, anche nel caso in cui, nel periodo interessato, siano stati sottoscritti diversi Accordi aziendali di Sospensione.
Un giorno di effettiva sospensione è considerata la giornata per cui l’azienda ha rendicontato almeno un’ora di effettiva sospensione dal lavoro per il lavoratore richiedente il contributo D34.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Assunzione disabili

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Contributo una tantum per nuova assunzione personale disabile con disabilità superiore al 79%

Specifiche
Le assunzioni devono rientrare nel periodo
1 gennaio 2024 –  31 dicembre 2024

Gli interventi non sono cumulabili per singolo lavoratore: il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda.
Il lavoratore assunto deve avere trattenute Ebav in ogni B01.
L’azienda, alla data assunzione, deve avere meno di 15 dipendenti.
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel modello).
Ebav si riserva la facoltà di ottenere la documentazione integrativa per verificare la validità dell’autocertificazione che il disabile abbia una percentuale di invalidità superiore al 79%.

Il lavoratore assunto dovrà:

  • avere superato il periodo di prova (alla presentazione della domanda).
  • avere trattenute Ebav (al pagamento del contributo):
    – almeno un mese per azienda già versante
    – almeno tre mesi per azienda che entra ex-novo nel sistema Ebav
    – almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata

Stages ICT

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Contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese rivolte all’acquisizione di nuove professionalità tramite stages aziendali

Specifiche
Stages avviati nell’anno di competenza in base alle convenzioni con Università, Centri per l’Impiego o Enti di Formazione accreditati presso Regione Veneto.

Target
Gli stages aziendali devono riguardare giovani laureati o laureandi in discipline relativi al mondo digitale, ad esempio: informatica, ingegneria, statistica, fisica, matematica, scienza della comunicazione o equipollenti.

  • Copia busta paga per ciascun mese di Stage dichiarato

Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive

Ragioni oggettive valide:

  • Riduzione personale
  • Cessazione attività
  • Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
  • Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
  • Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)

Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.

Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.

Calamità naturali azienda

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Contributo a azienda per danni subiti alla sede di attività produttiva a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale.
Nel caso di evento che ha colpito contemporaneamente più sedi dell’azienda, i massimali previsti sono riferibili per azienda, non per sede.

Presentazione
Entro 3 mesi dalla stima dei danni effettuata da parte di un perito professionista.

Apprendistato Duale: Borsa di studio

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Contributo in seguito al conseguimento del Titolo di Studio per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’Accordo interconfederale del 1/10/2018:
–    Apprendisti per la qualifica e il diploma professionale
–    Apprendisti di alta formazione e ricerca
Specifiche

La durata minima del contratto di apprendistato è quella prevista dalla legislazione vigente.
L’anno di competenza è l’anno in cui si consegue il Titolo di studio.
Il contributo è previsto anche per giovani assunti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 01/10/2018 qualora abbiano conseguito il Titolo di Studio nell’anno formativo 2018/2019.
Le due forme di Apprendistato cui è destinato il contributo Ebav sono diverse dal contratto di Apprendistato professionalizzante.
L’Apprendista deve avere almeno una trattenuta Ebav con contratto di apprendista nelle denunce mensili B01.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali

Alternanza Scuola Lavoro – Integrazione DVR

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Contributo alle aziende per l’integrazione del DVR in relazione all’accoglienza di studenti in alternanza formativa – ai sensi dell’articolo 1 comma33 della legge 13 luglio 2015 n.107, del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio2008 –

Il servizio deve essere realizzato dall’azienda avvalendosi di Professionisti e/o Strutture dedicate delle Associazioni Artigiane aderenti (direttamente o tramite adesione di secondo livello) alle Federazioni Regionali firmatarie dell’accordo 23 gennaio 2018, con indicazione di propri collaboratori e/o dipendenti incaricati.
La documentazione necessaria dovrà avere data antecedente la richiesta di prestazione.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene emessa fattura.
Periodo di intervento: anno di competenza.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Nel DVR, l’azienda dovrà indicare le mansioni/attività/operazioni che verranno effettuate dallo studente e rispetto alle quali occorrerà in particolare tenendo conto dei seguenti aspetti: sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, anche in relazione all’età alla mancanza di esperienza; attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; natura grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; movimentazione manuale dei carichi; sistemazione, scelta, utilizzo e manipolazione delle attrezzature di lavoro (agenti, macchine, apparecchi e strumenti; pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della interazione sull’organizzazione del lavoro; situazione della formazione e dell’informazione degli studenti, secondo quanto indicato dalla nota della regione Veneto sull’alternanza scuola lavoro del 27 febbraio 2018.
Nel DVR dovrà essere inclusa anche la determinazione del numero massimo di studenti che possono essere avviati in ASL sulla base delle indicazioni dell’art. 5 comma 4 del Decreto Ministero Pubblica Istruzione 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro

Spese sanitarie non previste dal SSN

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Contributo per interventi sanitari gravi e/o urgenti riguardanti il titolare/socio, i figli minori a suo carico, il suo coniuge o il convivente more uxorio o l’altro componente della coppia dello stesso sesso unita civilmente ai sensi della Legge 76/2016, le cui spese sono state sostenute nell’anno di competenza.

Non possono essere richiesti contributi nel caso di:

  • Interventi compresi nei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Nazionale
  • Spese di importo inferiore a € 2.000
  • Spese dentarie (protesi, impianti, ortodonzia)
  • Spese per tickets
  • Terapie riabilitative di qualsiasi genere
  • Sedute di psicologia
  • Interventi di estetica
  • Intervento oculistico con laser per grado di miopia iniziale inferiore a otto diottrie per occhio
  • Spese inerenti ai tentativi di procreazione assistita successivi al primo
  • Quota parte spese già coperte da assicurazioni private
  • Spese per strumentazione sanitaria
  • Spese di degenza

L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari (ad esempio i casi in cui si attesti, tramite certificazione medica, l’urgenza dell’intervento o la necessità di utilizzare strutture private).