Acquisto prima casa

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Contributo ai lavoratori che nell’anno di competenza hanno sottoscritto il primo finanziamento per:

  • acquisto/costruzione prima casa (mutuo ipotecario)

Specifiche
La casa deve risultare situata in Veneto.
Non si può accedere al contributo nel caso in cui il finanziamento sia stato sottoscritto esclusivamente dal coniuge, in quanto l’obbligazione per l’abitazione deve essere a carico del richiedente D62.
Se anche il coniuge è versante Ebav, non può presentare domanda di contributo D62 per lo stesso mutuo: viene assicurata un’unica prestazione D62 per le persone dello stesso nucleo familiare.
La prestazione non può essere richiesta su operazioni di rinegoziazione di mutuo.

Si può presentare un’ulteriore domanda di contributo su un diverso mutuo/ finanziamento trascorsi due anni dal ricevimento del contributo medesimo (fa fede la data di accreditamento del contributo EBAV).
Il dipendente richiedente il Servizio D62, al 31 dicembre 2023, deve avere un’età inferiore ai 45 anni.
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2022 risulta inferiore o uguale a € 45.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)

 

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Alternanza Scuola Lavoro – Assistenza supporto co-progettazione

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Contributo alle aziende che si rivolgono ad una «Struttura», avente le caratteristiche di cui al paragrafo successivo, per essere assistite e supportate nell’attivazione di percorsi di alternanza formativa ai sensi dell’articolo 1 comma33 della legge 13 luglio 2015 n.107 e smi, del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e smi, del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio2008 e smi 

La Struttura di cui sopra deve essere uno degli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.

L’anno di competenza coincide con l’anno in cui vengono sottoscritti la convenzione ed il piano formativo con l’istituzione scolastica o formativa (cfr. Scuole secondarie di secondo grado, CFP, Università, ITS….) per l’attivazione di almeno un percorso di alternanza formativa ai sensi ella normativa sopra dettagliata.
Le convenzioni devono essere state sottoscritte in data successiva al 23 gennaio 2018 (data di sottoscrizione dell’accordo).

Specifiche
I percorsi individuali di alternanza scuola lavoro che si svolgono presso le imprese dovranno avere una durata non inferiore alle 120 ore.

Le attività svolte dalla struttura sono di assistenza e supporto per:
–    La verifica delle condizioni e dei requisiti di attivazione;
–    Il supporto nella fase di matching (scuola-giovane-impresa);
–    La stipula della convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
–    La co-progettazione del patto/piano/progetto formativo;
–    Il supporto nel processo di verifica e valutazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;

L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione «allo stesso titolo» (autodichiarazione nel modello).
Si intende per allo stesso titolo la percezione di altro contributo consistente nella compartecipazione ai costi sostenuti per le attività di assistenza e supporto all’impresa di cui sopra.
I contributi previsti dai servizi A71 e A72 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dalle Strutture che la completeranno per la parte a loro riservata.

Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Sussidio Scuola

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Contributo per l’iscrizione e la frequenza in Italia, per l’anno scolastico 2023/2024, di un SOLO figlio frequentante:

  • asilo nido
  • scuola dell’infanzia
  • scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Specifiche
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2022 risulta inferiore o uguale a € 30.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)

Ad ogni nucleo familiare avente diritto viene assicurata un’unica prestazione afferente il sussidio scuola D63, ovvero, se anche il coniuge/convivente è versante Ebav, NON può presentare domanda di contributo D63 per lo stesso anno scolastico.

NB: il servizio è previsto nel caso in cui in famiglia uno solo dei figli frequenti le scuole indicate; nel caso di più figli frequentanti tali scuole, è previsto il Servizio D53 – Sussidio scolastico.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Apprendistato Duale – Rafforzamento figura tutor aziendale

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Contributo alle aziende per i costi sostenuti per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale – gestiti e svolti quali soggetti organizzatori dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.
L’anno di competenza è l’anno in cui inizia il percorso formativo.
Sono ammessi a contributo i percorsi formativi iniziati a fare data dal 2 ottobre 2018.

Specifiche

Il partecipante al corso di Tutor deve essere Titolare, Socio o Collaboratore familiare.
La durata minima del percorso formativo è di 8 ore secondo le linee guida dei contenuti definite (vedi allegato).
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione allo stesso titolo (autodichiarazione nel modello).
Si intende “allo stesso titolo” la percezione di altro contributo rivolto specificamente alla compartecipazione ai costi sostenuti per la formazione della figura di tutor.
I contributi previsti dai servizi A74, A75 e A76 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dagli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Sostegno agli investimenti

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Contributo alle aziende artigiane per un investimento effettuato nell’anno di competenza.
L’investimento:

  • può essere per innovazione tecnologica, di processo o di prodotto
  • può riguardare: attrezzature e macchinari di lavoro, impianti di produzione, impianti di energie rinnovabili, registrazione o acquisizione di brevetti e licenze d’uso.
  • può essere attuato attraverso:
    – Mutuo chirografario
    – Artigiancassa
    – Mediocredito
    – Sabatini/Tremonti
    – Leasing
    – Mutuo fondiario o ipotecario
    – Autofinanziamento

Nelle copie delle fatture, dei contratti e/o finanziamenti si deve evincere:

  • il tipo di bene acquistato
  • la data di stipula del contratto

E’ escluso il contributo per l’acquisto di:

  • beni usati,
  • beni immobili (compresa la loro manutenzione o restauro);
  • beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, camion, imbarcazioni, ecc.)
  • beni per cui si è già presentata domanda A62 “Nuova Imprenditoria Femminile o Giovanile”
  • allestimenti camion previsti dal Servizio A23 “Acquisti e allestimenti Trasporto Merci
  • climatizzatori

Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A51 per anno competenza.
Beni diversi tra loro acquistati in tempi diversi tra loro sono considerati investimenti diversi (“spese non cumulabili”).
Per l’anno di competenza fa fede:
– la data della stipula finanziamento;
– la data consegna DDT, in caso di leasing;
– la data fattura, in caso autofinanziamento.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Casistiche particolari
Solo per la categoria Acconciatura-Estetica sono considerate attrezzatura alcune specifiche parti dell’arredamento del negozio strettamente inerenti l’attività.
Solo per Trasporto persone è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli e autobus.
Solo per le Imprese funebri, inquadrate come categoria Ebav “Settori scoperti”, è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli per il trasporto delle salme (carro funebre).
L’Hardware (Pc, tablet, ecc.) può essere considerato Attrezzatura, qualora il suo utilizzo faccia parte di un unico investimento di innovazione collegato alla produzione oppure alla informatizzazione dell’azienda e non strumento da utilizzare per la mera attività di ufficio.

Apprendistato Duale – Assistenza supporto co-progettazione

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Contributo alle imprese che si rivolgono ad uno degli Enti di Formazione, promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto, per essere assistite e supportate nell’attivazione e progettazione di percorsi di apprendistato duale ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 e dell’Accordo Interconfederale Regionale del primo ottobre 2018.
L’anno di competenza coincide con l’anno in cui vengono sottoscritti la convenzione/protocollo e/o il piano/progetto/patto formativo con l’istituzione scolastica o formativa (cfr. Scuole secondarie di secondo grado, CFP, Università, ITS….) per l’attivazione di almeno un percorso di apprendistato duale ai sensi ella normativa sopra dettagliata.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene attivato il contratto di apprendistato duale.
Sono ammessi a contributo i percorsi attivati a partire dall’anno scolastico/formativo 2019/2020.

Specifiche
I contratti di apprendistato duale che si svolgono presso le imprese dovranno avere la durata minima di sei mesi.
Le attività svolte dagli Enti di Formazione sono di assistenza e supporto per:
•    La verifica delle condizioni e dei requisiti di attivazione;
•    La co-progettazione del patto/piano/progetto formativo unitamente, se stipulata contestualmente, alla convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
•    Il supporto nel processo di monitoraggio e verifica sul percorso di apprendistato duale.
I contributi previsti dai servizi A74, A75 e A76 sono tra loro cumulabili.
Il contributo, ripetibile da parte della medesima impresa, può essere richiesto per l’attivazione di ogni percorso di apprendistato duale. Tali percorsi, per essere ammessi al contributo devono essere frutto di co-progettazione specifica. Il ruolo di supporto/assistenza svolto dall’Ente di Formazione nei confronti dell’impresa deve essere comprovato attraverso la compilazione del modulo di attestazione (link) delle attività di assistenza e supporto sopra indicate, compilato dall’Ente e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’impresa, viene gestita direttamente dall’Ente di Formazione che la completerà per la parte a lui riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Sostegno al consolidamento degli impianti debitori

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Contributo alle aziende artigiane per consolidamento degli impianti debitori e/o operazioni a medio/lungo termine per esigenze di liquidità, realizzati nell’anno di competenza con la garanzia dei Confidi Artigiani, (vedi elenco in allegato) che devono essere destinati a:
– consolidamento delle passività a breve termine
– ristrutturazione della garanzia debitoria
– riequilibrio finanziario
– mutui chirografari (non per investimenti/acquisti)
Gli importi finanziabili  debbono riguardare almeno un minimo di € 30.000 per singola operazione.
L’anno di competenza è l’anno di erogazione del finanziamento/affidamento.
Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A52 per anno competenza

Incentivi per l’attivazione del lavoro agile

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Contributo UNA TANTUM per lavoratore quale incentivo per Accordi individuali di lavoro agile  (Smartworking) a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il contributo può essere richiesto:

  • all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi,
  • alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata inferiore ai 12 mesi.

L’erogazione del Servizio avverà verificando l’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile attestato mediante dichiarazione dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:

  • dell’intero periodo di durata minima di dodici mesi
  • di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore).

Il periodo di computo della durata minima di dodici mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di computo della durata minima.

La tipologia contrattuale di assunzione del lavoratore subordinato in cui va ad innestarsi l’attivazione del lavoro agile non è rilevante ai fini del riconoscimento dell’incentivo.
L’anno di competenza è l’anno in cui è stato attivato l’Accordo individuale di Lavoro Agile, o la proroga che permetta il raggiungimento della durata minima.

Nuova imprenditoria femminile o giovanile

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Contributo alle nuove aziende artigiane realizzate da donne o da giovani di età inferiore ai 35 anni.

Specifiche

L’azienda ha/ha avuto in forza, o si impegna ad assumere entro 12 mesi dal ricevimento dell’acconto del contributo, almeno un dipendente con una durata minima continuativa del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e con un regime di orario di lavoro a tempo pieno o non inferiore al 50% rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno e per cui ci sia l’obbligo di versamento delle quote di  Primo Livello Ebav e denuncia nel modello mensile B01. In caso contrario, l’azienda dovrà restituire l’intero contributo ricevuto.

In caso di aziende costituite in forma societaria è necessario che almeno il 50% dei soci siano donna o abbiano età inferiore ai 35 anni alla data di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Sono considerate valide le acquisizioni di azienda o di rami d’azienda che determinano una nuova azienda con una nuova data d’iscrizione (annotazione) all’Albo imprese artigiane.
L’iscrizione all’Albo imprese artigiane deve avvenire entro 3 mesi dalla data di creazione azienda (ovvero, non possono essere considerate nuove aziende artigiane se esistono già e quindi si trasformano in artigiane).
Hanno precedenza le aziende con neo imprenditore ex-dipendente versante Ebav che ha ricevuto nell’ultimo anno un contributo per licenziamento D51.
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane.
Il contributo per nuove aziende realizzate da donne è previsto a partire dall’anno di competenza 2022.

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Presentazione – Entro 90 giorni dalla data iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane

Disoccupazione post contratto a termine

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti post contratto a termine.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno in cui è terminato il contratto di lavoro.
Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 8 settimane per rapporto di lavoro
Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato:

  • a partire dalla data di iscrizione al Centro per l’Impiego o dalla data di invio DID INPS
  • a partire da almeno 90 giorni dalla data di cessazione contratto a termine

Il contributo non è previsto per rapporti di lavoro terminati in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che stava già ricevendo il contributo D51 a copertura del periodo di disoccupazione, non può richiedere a Ebav il contributo anche con domanda D56, ma può contiuntinuare a utilizzare il contributo D51.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 8 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso periodo di disoccupazione ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D56 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 8 settimane.