Formazione partecipata aziende

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Contributo alle aziende artigiane che adempiono agli obblighi formativi in materia di sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni (ASR) del 17/04/2025 (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008) presso strutture promosse da Soci Ebav.
Per Formazione partecipata si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, attraverso strutture promosse dalle Associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto nel rispetto dei requisiti previsti dal vigente ASR.
Il livello di rischio della parte specifica viene sempre certificato dall’Ente di Formazione in relazione all’attività dell’azienda, alla mansione del lavoratore, ecc. e secondo quanto previsto dal vigente ASR.

Le tipologie Corsi sono elencate nell’allegato “Catalogo Formativo Unico A27 EBAV” (CFU A27).

Ebav eroga il contributo solo a completamento di ciascun corso e certificato dall’Ente di Formazione.

Ebav sospende il contributo nel caso in cui il lavoratore non raggiunga una percentuale di frequenza allo specifico iter formativo pari al 90%.

E’ possibile l’effettuazione di corsi sicurezza, secondo tutte le modalità a previste dall’ASR vigente (parte I punto4).

La data di “Inizio Corso” di Formazione non può essere precedente alla data di creazione Corso nel Portale Ebav.

Casistiche particolari

Ebav eroga il contributo per lavoratori che hanno partecipato a Corsi di Formazione le cui ore sono inferiori a quanto previsto dall’ASR, se tale formazione è a completamento dell’iter formativo già iniziato in precedenza; Ebav richiederà documentazione integrativa che giustifichi la particolare procedura.

Ebav eroga nuovamente il contributo per “Aggiornamento” laddove siano decorsi almeno 12 mesi (1 anno) dalla conclusione del percorso formativo precedente.

Ebav eroga nuovamente* il contributo relativo a un ulteriore Corso “Parte specifica per livello di rischio, per lo stesso lavoratore solo nel caso in cui il lavoratore partecipi a un corso “Parte specifica”:

  • Con diverso livello di rischio rispetto a quello precedente, per diversa mansione presso lo stesso datore di lavoro;
  • Con medesimo livello di rischio ma in altro ambito contrattuale e/o settore produttivo secondo quanto previsto dal vigente ASR.

*Ebav potrà richiedere agli Enti di Formazione, documentazione integrativa che attesti le materie affrontate per adeguare/completare le competenze formative rispetto alla parte specifica e le motivazioni per la nuova partecipazione alla parte specifica per cui il lavoratore ha già ricevuto attestato di frequenza dai soggetti organizzatori di cui sopra, nonché ogni altra documentazione di carattere amministrativo utile alla valutazione/erogazione del contributo.

 

Presentazione
Gli Enti di Formazione di cui sopra, possono attivare i corsi di Formazione Partecipata previsti dal Catalogo CFU A27 attraverso il Portale Ebav

Esclusivamente per l’accesso ai contributi previsti per la Formazione Partecipata (A27), anche in riferimento alle aziende di nuova costituzione e/o ai lavoratori in fase di assunzione, è sufficiente che l’azienda abbia effettuato almeno un versamento (delibera CDA del 15 ottobre 2012).

Scadenza
Le domande di contributo A27 (una volta completato il percorso formativo completo) devono essere inoltrare dall’Ente di Formazione ad EBAV entro 6 mesi dal completamento della formazione stessa (Delibera COBIS 06/10/2017).

Attenzione – Formazione NON Partecipata
Se la formazione sulla sicurezza è svolta da altri Enti di Formazione (Enti diversi dagli Enti soprariportati), l’azienda deve inoltrare a Cobis, tramite il modello Collab1, la “Richiesta collaborazione” ex art. 37 comma 12 D. Lgs. n. 81/2008: link.
Tale “formazione non partecipata” non è finanziata da Ebav.

Adesione a fondo previdenza complementare – aziende

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Contributo una tantum (unico e non ripetibile) per ogni prima/nuova iscrizione di un dipendente a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza.

Specifiche
Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni Artigiane 

Consolidamento della professionalità

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Contributo una tantum finalizzato a valorizzare le migliori crescite professionali.

Specifiche

Servizio con graduatoria annuale: ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per anno di competenza.
ATTENZIONE: La graduatoria verrà ordinata, alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base alla migliore qualifica professionale e, a parità di qualifica, per anzianità nel settore e quindi per anzianità aziendale. La graduatoria sarà quindi realizzabile a partire dal mese di agosto.

Il dipendente, al 31 dicembre 2025, deve avere:

  1. Livello qualifica/inquadramento raggiunto: qualsiasi
  2. Anzianità maturata nel settore artigiano: almeno 5 anni ininterrotti
  3. Presenza nell’azienda in cui lavora: almeno 3 anni ininterrotti
  4. Età: almeno 25 anni

Il dipendente deve essere ancora in forza nella medesima azienda alla data di presentazione della Domanda.
Il dipendente deve avere trattenute complete e continuative (salvo se in Sospensione, Cig o Maternità) dal mese di assunzione in azienda, o alla data di “anzianità convenzionale” nel caso di affitto/cessione d’azienda.
Le domande escluse dalla graduatoria restano in esame fino a delibera del Comitato di Categoria per poter dare la possibilità ad eventuali recuperi.
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo Servizio D12 per rapporto di lavoro.
E’ escluso il contributo per coloro abbiano già presentato domanda D20 – Premio formazione giovani” nei 5 anni precedenti.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

 

FAQ
1. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro alternati a mesi in cui non è dipendente/versante Ebav
Non ha i requisiti perchè la presenza/anzianità deve essere ininterrotta.

2. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro ma comunque contigui (tutti i mesi determinano un versamento a Ebav, sebbene ci sia un’interruzione, ad esempio per conclusione rapporto a tempo determinato).
Il lavoratore ha i requisiti.

3. Lavoratore la cui azienda (A) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (B) ma il lavoratore mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..)
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (A): oltre che il dato di anzianità presente in busta paga, Ebav deve avere evidenza della continuità di rapporto nei B01 attraverso la data di “anzianità convenzionale” (e con l’apposita autocertificazione che viene richiesta all’azienda). Ovviamente un solo D12 può essere erogato al lavoratore in quanto unico e continuo rapporto di lavoro.

4. Lavoratore la cui azienda (C) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (D) ma il lavoratore NON mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..); ha una nuova data assunzione e nuovo rapporto di lavoro, e al contempo risulta una data licenziamento dal precedente rapporto di lavoro.
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (D). Il lavoratore può fare domanda D12 per rapporto di lavoro con azienda (D), se raggiunti i requisiti, anche se avesse già ricevuto D12 per rapporto di lavoro con azienda (C), essendo rapporti di lavoro diversi.

5. Lavoratore la cui azienda ha cambiato in passato contratto/comparto artigiano.
Ha i requisiti solo se l’anzianità nello stesso settore/categoria è maturata da almeno 5 anni.

Innovazione dei processi

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza da aziende che si sono strutturate a fronte di:

[interventi Industria 4.0] Consulenze/Perizie asseverate finalizzate all’acquisto di beni strumentali e all’adozione di soluzioni produttive ed organizzative rientranti nell’ambito di “Industria 4.0” erogate da parte di soggetti quali a titolo esemplificativo Competence Center, Digital lnnovation Hub, Università, centri di trasferimento tecnologico, etc.

[efficientamento energetico e sostenibilità/Lavoro agile] Consulenze finalizzate all’introduzione di soluzioni all’interno delle imprese di efficientamento energetico ed interventi per una transizione verso una sostenibilità sia del ciclo produttivo che di carattere organizzativo aziendale.
Rientrano in questo capitolo anche le consulenze specialistiche per l’implementazione di sistemi strutturali personalizzati di gestione di software e sistemi gestionali in modalità cloud computing volti allo svolgimento del lavoro in modalità agile.

[banche dati] Abbonamento o acquisto di norme Uni / Ricerche di mercato su banche dati / Abbonamento a banche dati specialistiche di settore tramite software dedicato (banche noli, autoriparazione, …).

[software parco veicolare] Acquisizione/Affitto/Noleggio di software, licenze d’uso e hardware collegato per la gestione conducenti, parco veicolare e unità di carico anche con rilevamenti satellitari e/o telematici.

 

Specifiche

Contributo una tantum per specifico progetto in tema di innovazione (nel caso di progetti, consulenze o costi sostenuti pluriennali).
Si sottolinea che il contributo è previsto nel caso in cui siano state sostenute spese da parte di aziende attraverso analisi / consulenze da parte di professionisti che, a partire da un’analisi del processo aziendale, predispongono un piano di sviluppo strategico in base alle necessità rilevate in azienda.

Sono escluse in tutti gli interventi le spese per:
– L’eventuale formazione degli addetti
– Eventuali altre spese vive (tasse, bollati, diritti, ecc.)

E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Antincendio – Primo Soccorso – Defibrillatori

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per la partecipazione dei titolari e dei dipendenti a corsi per la gestione delle emergenze in tema di sicurezza organizzati anche da Enti o Istituti diversi da quelli convenzionati.

Specifiche

I corsi riguardano:
A – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti Antincendio (DM 10/03/1998 e DM 02/09/2021)
B – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti per il Primo soccorso (DM 388/03)
C – corsi di Addestramento/Aggiornamento per l’uso dei Defibrillatori (addestramento teorico pratico alle manovre BLS-D) per le aziende cha hanno, per obbligo o per opportunità, adottato tale strumento.

I corsi di cui al punto C) devono essere  svolti esclusivamente da Soggetti/Centri di formazione accreditati in materia dall singole regioni secondo specifici criteri ed in conformità alle Linee Guida nazionali del 2003 e s.m.i.

Sono escluse tutte le attività in modalità formazione a distanza FAD sincrona.

La data di competenza è la data della fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Adesione a fondo previdenza complementare – dipendenti

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Contributo per prima/nuova iscrizione a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza.

Specifiche
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo nell’arco di tutta la sua carriera professionale.
Per nuova adesione a Fondo previdenza, si intende la PRIMA ISCRIZIONE con destinazione TFR.
Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni sindacali

Premio formazione giovani apprendisti

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Contributo ai lavoratori che nel corso dell’anno di competenza risultino essere confermati dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti.

Specifiche
Contributo una tantum (unico e non ripetibile).

L’anno di competenza è l’anno di termine contratto apprendistato.
L’erogazione avverrà comunque a verifica da parte di Ebav di ulteriori 12 mesi presso la stessa azienda (12 mesi successivi al periodo di apprendistato).
Attenzione, la richiesta di contributo D20 determina l’attesa di 5 anni prima di poter ottenere contributo una tantum tramite Servizio D12 – Consolidamento Professionalità.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Innovazione dei prodotti

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per le aziende che hanno avviato un percorso innovativo a fronte di:

[brevetti, marchi e modelli] Spese per informazioni, ricerche, deposito e registrazione di propri brevetti, marchi e modelli aziendali
[prototipi] Spese per progettazione e realizzazione prototipi

 

Specifiche
Contributo una tantum per ogni specifica attività di innovazione (nel caso di costi sostenuti pluriennali per lo stesso progetto).
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Tra i Prototipi rientrano tutte le progettazioni che apportano caratteristiche nuove/strutturali alla gamma di prodotti realizzati dall’azienda; non rientrano i casi di esclusiva modifica estetica del prodotto.

Apprendistato: formazione interna assistita

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Contributo alle aziende per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita ovvero svolta da parte di un Ente di formazione convenzionato con EBAV e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione

Specifiche
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo Ebav viene erogato solo a completamento dell’iter formativo previsto e certificato dall’Ente di Formazione.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione.

L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.

Scadenza
Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.

Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive

Ragioni oggettive valide:

  • Riduzione personale
  • Cessazione attività
  • Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
  • Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
  • Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)

Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.

Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.