Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive

Ragioni oggettive valide:

  • Riduzione personale
  • Cessazione attività
  • Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
  • Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
  • Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)

Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.

Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.

Innovazione dei processi

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza da aziende che si sono strutturate a fronte di:

[interventi Industria 4.0] Consulenze/Perizie asseverate finalizzate all’acquisto di beni strumentali e all’adozione di soluzioni produttive ed organizzative rientranti nell’ambito di “Industria 4.0” erogate da parte di soggetti quali a titolo esemplificativo Competence Center, Digital lnnovation Hub, Università, centri di trasferimento tecnologico, etc.

[efficientamento energetico e sostenibilità] Consulenze finalizzate all’introduzione di soluzioni all’interno delle imprese di efficientamento energetico ed interventi per una transizione verso una sostenibilità sia del ciclo produttivo che di carattere organizzativo aziendale.

[banche dati] Abbonamento o acquisto di norme Uni / Ricerche di mercato su banche dati / Abbonamento a banche dati specialistiche di settore tramite software dedicato (banche noli, autoriparazione, …).

[software parco veicolare] Acquisizione/Affitto/Noleggio di software, licenze d’uso e hardware collegato per la gestione conducenti, parco veicolare e unità di carico anche con rilevamenti satellitari e/o telematici.

 

Specifiche

Contributo una tantum per specifico progetto in tema di innovazione (nel caso di progetti, consulenze o costi sostenuti pluriennali).
Si sottolinea che il contributo è previsto nel caso in cui siano state sostenute spese da parte di aziende attraverso analisi / consulenze da parte di professionisti che, a partire da un’analisi del processo aziendale, predispongono un piano di sviluppo strategico in base alle necessità rilevate in azienda.

Sono escluse in tutti gli interventi le spese per:
– L’eventuale formazione degli addetti
– Eventuali altre spese vive (tasse, bollati, diritti, ecc.)

E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Apprendistato: formazione interna assistita

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Contributo alle aziende per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita ovvero svolta da parte di un Ente di formazione convenzionato con EBAV e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione

Specifiche
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo Ebav viene erogato solo a completamento dell’iter formativo previsto e certificato dall’Ente di Formazione.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione.

L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.

Scadenza
Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.

Adesione a fondo previdenza complementare – aziende

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Contributo una tantum (unico e non ripetibile) per ogni prima/nuova iscrizione di un dipendente a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza.

Specifiche
Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni Artigiane 

Apprendistato Duale: Borsa di studio

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Contributo in seguito al conseguimento del Titolo di Studio per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’Accordo interconfederale del 1/10/2018:
–    Apprendisti per la qualifica e il diploma professionale
–    Apprendisti di alta formazione e ricerca
Specifiche

La durata minima del contratto di apprendistato è quella prevista dalla legislazione vigente.
L’anno di competenza è l’anno in cui si consegue il Titolo di studio.
Il contributo è previsto anche per giovani assunti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 01/10/2018 qualora abbiano conseguito il Titolo di Studio nell’anno formativo 2018/2019.
Le due forme di Apprendistato cui è destinato il contributo Ebav sono diverse dal contratto di Apprendistato professionalizzante.
L’Apprendista deve avere almeno una trattenuta Ebav con contratto di apprendista nelle denunce mensili B01.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali

Innovazione dei prodotti

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per le aziende che hanno avviato un percorso innovativo a fronte di:

[brevetti, marchi e modelli] Spese per informazioni, ricerche, deposito e registrazione di propri brevetti, marchi e modelli aziendali
[prototipi] Spese per progettazione e realizzazione prototipi

 

Specifiche
Contributo una tantum per ogni specifica attività di innovazione (nel caso di costi sostenuti pluriennali per lo stesso progetto).
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Tra i Prototipi rientrano tutte le progettazioni che apportano caratteristiche nuove/strutturali alla gamma di prodotti realizzati dall’azienda; non rientrano i casi di esclusiva modifica estetica del prodotto.

Alternanza Scuola Lavoro – Rafforzamento figura tutor aziendale

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Contributo alle aziende per i costi sostenuti per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale nell’ottica di attuazione di percorsi di alternanza formativa – ai sensi dell’articolo 1 comma33 della legge 13 luglio 2015 n.107, del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio2008 – gestiti e svolti quali soggetti organizzatori dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.

L’anno di competenza è l’anno in cui inizia il percorso formativo.
I percorsi formativi devono essere iniziati dal 24 gennaio 2018.

Specifiche
Il partecipante al corso di Tutor deve essere Titolare, Socio o Collaboratore familiare.
La durata minima del percorso formativo è di 8 ore secondo le linee guida dei contenuti definite (vedi allegato).
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione allo stesso titolo (autodichiarazione nel modello).
Si intende “allo stesso titolo” la percezione di altro contributo rivolto specificamente alla compartecipazione ai costi sostenuti per la formazione della figura di tutor.
I contributi previsti dai Servizi A71 e A72 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente agli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata. Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Adesione a fondo previdenza complementare – dipendenti

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Contributo per prima/nuova iscrizione a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza.

Specifiche
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo nell’arco di tutta la sua carriera professionale.
Per nuova adesione a Fondo previdenza, si intende la PRIMA ISCRIZIONE con destinazione TFR.
Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni sindacali

Spese sanitarie non previste dal SSN

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Contributo per interventi sanitari gravi e/o urgenti riguardanti il titolare/socio, i figli minori a suo carico, il suo coniuge o il convivente more uxorio o l’altro componente della coppia dello stesso sesso unita civilmente ai sensi della Legge 76/2016, le cui spese sono state sostenute nell’anno di competenza.

Non possono essere richiesti contributi nel caso di:

  • Interventi compresi nei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Nazionale
  • Spese di importo inferiore a € 2.000
  • Spese dentarie (protesi, impianti, ortodonzia)
  • Spese per tickets
  • Terapie riabilitative di qualsiasi genere
  • Sedute di psicologia
  • Interventi di estetica
  • Intervento oculistico con laser per grado di miopia iniziale inferiore a otto diottrie per occhio
  • Spese inerenti ai tentativi di procreazione assistita successivi al primo
  • Quota parte spese già coperte da assicurazioni private
  • Spese per strumentazione sanitaria
  • Spese di degenza

L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari (ad esempio i casi in cui si attesti, tramite certificazione medica, l’urgenza dell’intervento o la necessità di utilizzare strutture private).

Sostegno agli investimenti

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Contributo alle aziende artigiane per un investimento effettuato nell’anno di competenza.
L’investimento:

  • può essere per innovazione tecnologica, di processo o di prodotto
  • può riguardare: attrezzature e macchinari di lavoro, impianti di produzione, impianti di energie rinnovabili, registrazione o acquisizione di brevetti e licenze d’uso.
  • può essere attuato attraverso:
    – Mutuo chirografario
    – Artigiancassa
    – Mediocredito
    – Sabatini/Tremonti
    – Leasing
    – Mutuo fondiario o ipotecario
    – Autofinanziamento

Nelle copie delle fatture, dei contratti e/o finanziamenti si deve evincere:

  • il tipo di bene acquistato
  • la data di stipula del contratto

E’ escluso il contributo per l’acquisto di:

  • beni usati,
  • beni immobili (compresa la loro manutenzione o restauro);
  • beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, camion, imbarcazioni, ecc.)
  • beni per cui si è già presentata domanda A62 “Nuova Imprenditoria Femminile o Giovanile”
  • allestimenti camion previsti dal Servizio A23 “Acquisti e allestimenti Trasporto Merci
  • climatizzatori

Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A51 per anno competenza.
Beni diversi tra loro acquistati in tempi diversi tra loro sono considerati investimenti diversi (“spese non cumulabili”).
Per l’anno di competenza fa fede:
– la data della stipula finanziamento;
– la data consegna DDT, in caso di leasing;
– la data fattura, in caso autofinanziamento.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Casistiche particolari
Solo per la categoria Acconciatura-Estetica sono considerate attrezzatura alcune specifiche parti dell’arredamento del negozio strettamente inerenti l’attività.
Solo per Trasporto persone è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli e autobus.
Solo per le Imprese funebri, inquadrate come categoria Ebav “Settori scoperti”, è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli per il trasporto delle salme (carro funebre).
L’Hardware (Pc, tablet, ecc.) può essere considerato Attrezzatura, qualora il suo utilizzo faccia parte di un unico investimento di innovazione collegato alla produzione oppure alla informatizzazione dell’azienda e non strumento da utilizzare per la mera attività di ufficio.