Antincendio – Primo Soccorso – Defibrillatori

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per la partecipazione dei titolari e dei dipendenti a corsi per la gestione delle emergenze in tema di sicurezza organizzati anche da Enti o Istituti diversi da quelli convenzionati.

Specifiche

I corsi riguardano:
A – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti Antincendio (DM 10/03/1998 e DM 02/09/2021)
B – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti per il Primo soccorso (DM 388/03)
C – corsi di Addestramento/Aggiornamento per l’uso dei Defibrillatori (addestramento teorico pratico alle manovre BLS-D) per le aziende cha hanno, per obbligo o per opportunità, adottato tale strumento.

I corsi di cui al punto C) devono essere  svolti esclusivamente da Soggetti/Centri di formazione accreditati in materia dall singole regioni secondo specifici criteri ed in conformità alle Linee Guida nazionali del 2003 e s.m.i.

Sono escluse tutte le attività in modalità formazione a distanza FAD sincrona.

La data di competenza è la data della fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Adesione a fondo previdenza complementare – dipendenti

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Contributo per prima/nuova iscrizione a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza.

Specifiche
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo nell’arco di tutta la sua carriera professionale.
Per nuova adesione a Fondo previdenza, si intende la PRIMA ISCRIZIONE con destinazione TFR.
Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni sindacali

Spese sanitarie non previste dal SSN

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Contributo per interventi sanitari gravi e/o urgenti riguardanti il titolare/socio, i figli minori a suo carico, il suo coniuge o il convivente more uxorio o l’altro componente della coppia dello stesso sesso unita civilmente ai sensi della Legge 76/2016, le cui spese sono state sostenute nell’anno di competenza.

Non possono essere richiesti contributi nel caso di:

  • Interventi compresi nei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Nazionale
  • Spese di importo inferiore a € 2.000
  • Spese dentarie (protesi, impianti, ortodonzia)
  • Spese per tickets
  • Terapie riabilitative di qualsiasi genere
  • Sedute di psicologia
  • Interventi di estetica
  • Intervento oculistico con laser per grado di miopia iniziale inferiore a otto diottrie per occhio
  • Spese inerenti ai tentativi di procreazione assistita successivi al primo
  • Quota parte spese già coperte da assicurazioni private
  • Spese per strumentazione sanitaria
  • Spese di degenza

L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari (ad esempio i casi in cui si attesti, tramite certificazione medica, l’urgenza dell’intervento o la necessità di utilizzare strutture private).

Innovazione dei prodotti

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per le aziende che hanno avviato un percorso innovativo a fronte di:

[brevetti, marchi e modelli] Spese per informazioni, ricerche, deposito e registrazione di propri brevetti, marchi e modelli aziendali
[prototipi] Spese per progettazione e realizzazione prototipi

 

Specifiche
Contributo una tantum per ogni specifica attività di innovazione (nel caso di costi sostenuti pluriennali per lo stesso progetto).
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Tra i Prototipi rientrano tutte le progettazioni che apportano caratteristiche nuove/strutturali alla gamma di prodotti realizzati dall’azienda; non rientrano i casi di esclusiva modifica estetica del prodotto.

Apprendistato: formazione interna assistita

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Contributo alle aziende per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita ovvero svolta da parte di un Ente di formazione convenzionato con EBAV e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione

Specifiche
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo Ebav viene erogato solo a completamento dell’iter formativo previsto e certificato dall’Ente di Formazione.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione.

L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.

Scadenza
Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.

Calamità naturali dipendente

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Contributo al dipendente per danni subiti alla propria abitazione a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale.

Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contributo D01.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 3 mesi dalla stima danni da parte di un perito professionista.

Sostegno agli investimenti

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Contributo alle aziende artigiane per un investimento effettuato nell’anno di competenza.
L’investimento:

  • può essere per innovazione tecnologica, di processo o di prodotto
  • può riguardare: attrezzature e macchinari di lavoro, impianti di produzione, impianti di energie rinnovabili, registrazione o acquisizione di brevetti e licenze d’uso.
  • può essere attuato attraverso:
    – Mutuo chirografario
    – Artigiancassa
    – Mediocredito
    – Sabatini/Tremonti
    – Leasing
    – Mutuo fondiario o ipotecario
    – Autofinanziamento

Nelle copie delle fatture, dei contratti e/o finanziamenti si deve evincere:

  • il tipo di bene acquistato
  • la data di stipula del contratto

E’ escluso il contributo per l’acquisto di:

  • beni usati,
  • beni immobili (compresa la loro manutenzione o restauro);
  • beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, camion, imbarcazioni, ecc.)
  • beni per cui si è già presentata domanda A62 “Nuova Imprenditoria Femminile o Giovanile”
  • allestimenti camion previsti dal Servizio A23 “Acquisti e allestimenti Trasporto Merci
  • climatizzatori

Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A51 per anno competenza.
Beni diversi tra loro acquistati in tempi diversi tra loro sono considerati investimenti diversi (“spese non cumulabili”).
Per l’anno di competenza fa fede:
– la data della stipula finanziamento;
– la data consegna DDT, in caso di leasing;
– la data fattura, in caso autofinanziamento.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Casistiche particolari
Solo per la categoria Acconciatura-Estetica sono considerate attrezzatura alcune specifiche parti dell’arredamento del negozio strettamente inerenti l’attività.
Solo per Trasporto persone è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli e autobus.
Solo per le Imprese funebri, inquadrate come categoria Ebav “Settori scoperti”, è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli per il trasporto delle salme (carro funebre).
L’Hardware (Pc, tablet, ecc.) può essere considerato Attrezzatura, qualora il suo utilizzo faccia parte di un unico investimento di innovazione collegato alla produzione oppure alla informatizzazione dell’azienda e non strumento da utilizzare per la mera attività di ufficio.

Alternanza Scuola Lavoro – Rafforzamento figura tutor aziendale

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Contributo alle aziende per i costi sostenuti per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale nell’ottica di attuazione di percorsi di alternanza formativa – ai sensi dell’articolo 1 comma33 della legge 13 luglio 2015 n.107, del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio2008 – gestiti e svolti quali soggetti organizzatori dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.

L’anno di competenza è l’anno in cui inizia il percorso formativo.
I percorsi formativi devono essere iniziati dal 24 gennaio 2018.

Specifiche
Il partecipante al corso di Tutor deve essere Titolare, Socio o Collaboratore familiare.
La durata minima del percorso formativo è di 8 ore secondo le linee guida dei contenuti definite (vedi allegato).
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione allo stesso titolo (autodichiarazione nel modello).
Si intende “allo stesso titolo” la percezione di altro contributo rivolto specificamente alla compartecipazione ai costi sostenuti per la formazione della figura di tutor.
I contributi previsti dai Servizi A71 e A72 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente agli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata. Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Protesi dentarie

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La spesa deve riguardare le protesi dentarie:

  • Corone/Capsule in Ceramica, Weener, ecc. compresi eventuali costi di impianto e Perni moncone / Abutment
  • Ponti in Ceramica, Weener, ecc.
  • Apparecchi ortodontici (fissi e mobili, byte, placche di svincolo)
  • Tutti i trattamenti di ortodonzia chirurgica cui non deve seguire alcuna costruzione di dispositivo su misura

Sono escluse le cure odontoiatriche: pulizia, otturazioni, estrazioni, intarsio, ricostruzioni/protesi in composito, riparazione/manutenzione protesi, inlay-onlay-overlay, endodonzia, currettaggio, scaling, attivatori plurifuzionali, impianti senza relativa protesi di completamento lavoro.

Nel caso ci sia un’unica fattura comprendente protesi e altre cure che non rientrano nella casistica prevista, il contributo sarà erogato solo per le protesi.
Nella fattura devono essere esplicitati i costi del singolo intervento effettuato.
Non vengono rimborsate le fatture di protesi dentarie su lavori eseguiti all’estero.
Servizio destinato ai soli dipendenti: sono esclusi i familiari anche se a carico.

Dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CE prevista dall’Allegato VIII del D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46
I dispositivi su misura, per i quali non è prevista la marcatura CE, fermo restando il rispetto dei requisiti essenziali, devono essere corredati da una dichiarazione di conformità secondo le procedure descritte nell’allegato VIII. La dichiarazione di conformità deve in particolare contenere le seguenti informazioni:

  • i dati che consentono di identificare il dispositivo in questione;
  • la dichiarazione che il dispositivo è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente, con il nome del paziente;
  • il nome del medico o della persona autorizzata che ha prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome dell’istituto ospedaliero;
  • le caratteristiche specifiche del dispositivo di cui alla prescrizione medica;
  • la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali enunciati nell’allegato I e, se del caso, l’indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati interamente rispettati, con debita motivazione.

Inoltre, il fabbricante di dispositivi “su misura” si impegna a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti la documentazione che consente di esaminare la progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto, in modo da permettere la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti del D. Lgs.46/97.Tutta la documentazione, compresa la dichiarazione, va tenuta a disposizione per un periodo di almeno cinque anni.

La dichiarazione di conformità del fabbricante da consegnare al paziente è fornita dal laboratorio che produce il dispositivo medico. Le garanzie di qualità sui materiali di tali dispositivi medici sono diversamente fornite dalle case produttrici.

Nel caso di nuova protesi realizzata direttamente dal dentista, non si tratta di “prodotto/dispositivo medico su misura”, ma di trattamento/terapia/cura medica/ortodontica effettuata da professionista abilitato.
Tale terapia deve essere autocertificata dal dentista stesso, indicando in fattura o nella autocertificazione stessa quale protesi sia stata realizzata (ad es. multibrackets) la data d’inizio e la durata di tale trattamento (ovvero se i costi sostenuti siano tutti riferibili allo stesso anno di competenza).
Nel caso in cui la spesa per protesi dentarie sia distribuita su più annualità, l’anno di riferimento sarà quello in cui sarà emessa la fattura conclusiva (a saldo). In tal caso verrà considerato l’intero costo sostenuto.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Sostegno al consolidamento degli impianti debitori

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Contributo alle aziende artigiane per consolidamento degli impianti debitori e/o operazioni a medio/lungo termine per esigenze di liquidità, realizzati nell’anno di competenza con la garanzia dei Confidi Artigiani, (vedi elenco in allegato) che devono essere destinati a:
– consolidamento delle passività a breve termine
– ristrutturazione della garanzia debitoria
– riequilibrio finanziario
– mutui chirografari (non per investimenti/acquisti)
Gli importi finanziabili  debbono riguardare almeno un minimo di € 30.000 per singola operazione.
L’anno di competenza è l’anno di erogazione del finanziamento/affidamento.
Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A52 per anno competenza