Dipendente assente per maternità/paternità

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Contributo alle aziende che abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità nell’anno di competenza.

Specifiche

Il contributo può essere richiesto al rientro lavorativo del dipendente, terminato il periodo di maternità/paternità.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno del primo rientro lavorativo.
Dal rientro lavorativo lavorativo deve essere stato effettuato almeno un versamento mensile ad EBAV.
In caso di maternità, deve essere stata presentata una domanda per maternità (modello D11m) Ebav.
In caso di paternità, il congedo parentale deve risultare di durata superiore a 90 giorni di calendario, anche non consecutivi.
EBAV, per l’esame della pratica, potrà richiedere in qualsiasi momento documentazione integrativa.

Nuova imprenditoria femminile o giovanile

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Contributo alle nuove aziende artigiane realizzate da donne o da giovani di età inferiore ai 35 anni.

Specifiche

L’azienda ha/ha avuto in forza, o si impegna ad assumere entro 12 mesi dal ricevimento dell’acconto del contributo, almeno un dipendente con una durata minima continuativa del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e con un regime di orario di lavoro a tempo pieno o non inferiore al 50% rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno e per cui ci sia l’obbligo di versamento delle quote di  Primo Livello Ebav e denuncia nel modello mensile B01. In caso contrario, l’azienda dovrà restituire l’intero contributo ricevuto.

In caso di aziende costituite in forma societaria è necessario che almeno il 50% dei soci siano donna o abbiano età inferiore ai 35 anni alla data di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Sono considerate valide le acquisizioni di azienda o di rami d’azienda che determinano una nuova azienda con una nuova data d’iscrizione (annotazione) all’Albo imprese artigiane.
L’iscrizione all’Albo imprese artigiane deve avvenire entro 3 mesi dalla data di creazione azienda (ovvero, non possono essere considerate nuove aziende artigiane se esistono già e quindi si trasformano in artigiane).
Hanno precedenza le aziende con neo imprenditore ex-dipendente versante Ebav che ha ricevuto nell’ultimo anno un contributo per licenziamento D51.
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane.
Il contributo per nuove aziende realizzate da donne è previsto a partire dall’anno di competenza 2022.

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Presentazione – Entro 90 giorni dalla data iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane

Apprendistato Duale – Assistenza supporto co-progettazione

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Contributo alle imprese che si rivolgono ad uno degli Enti di Formazione, promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto, per essere assistite e supportate nell’attivazione e progettazione di percorsi di apprendistato duale ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 e dell’Accordo Interconfederale Regionale del primo ottobre 2018.
L’anno di competenza coincide con l’anno in cui vengono sottoscritti la convenzione/protocollo e/o il piano/progetto/patto formativo con l’istituzione scolastica o formativa (cfr. Scuole secondarie di secondo grado, CFP, Università, ITS….) per l’attivazione di almeno un percorso di apprendistato duale ai sensi ella normativa sopra dettagliata.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene attivato il contratto di apprendistato duale.
Sono ammessi a contributo i percorsi attivati a partire dall’anno scolastico/formativo 2019/2020.

Specifiche
I contratti di apprendistato duale che si svolgono presso le imprese dovranno avere la durata minima di sei mesi.
Le attività svolte dagli Enti di Formazione sono di assistenza e supporto per:
•    La verifica delle condizioni e dei requisiti di attivazione;
•    La co-progettazione del patto/piano/progetto formativo unitamente, se stipulata contestualmente, alla convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
•    Il supporto nel processo di monitoraggio e verifica sul percorso di apprendistato duale.
I contributi previsti dai servizi A74, A75 e A76 sono tra loro cumulabili.
Il contributo, ripetibile da parte della medesima impresa, può essere richiesto per l’attivazione di ogni percorso di apprendistato duale. Tali percorsi, per essere ammessi al contributo devono essere frutto di co-progettazione specifica. Il ruolo di supporto/assistenza svolto dall’Ente di Formazione nei confronti dell’impresa deve essere comprovato attraverso la compilazione del modulo di attestazione (link) delle attività di assistenza e supporto sopra indicate, compilato dall’Ente e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’impresa, viene gestita direttamente dall’Ente di Formazione che la completerà per la parte a lui riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Assunzione disabili

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Contributo una tantum per nuova assunzione personale disabile con disabilità superiore al 79%

Specifiche
Le assunzioni devono rientrare nel periodo
1 gennaio 2024 –  31 dicembre 2024

Gli interventi non sono cumulabili per singolo lavoratore: il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda.
Il lavoratore assunto deve avere trattenute Ebav in ogni B01.
L’azienda, alla data assunzione, deve avere meno di 15 dipendenti.
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel modello).
Ebav si riserva la facoltà di ottenere la documentazione integrativa per verificare la validità dell’autocertificazione che il disabile abbia una percentuale di invalidità superiore al 79%.

Il lavoratore assunto dovrà:

  • avere superato il periodo di prova (alla presentazione della domanda).
  • avere trattenute Ebav (al pagamento del contributo):
    – almeno un mese per azienda già versante
    – almeno tre mesi per azienda che entra ex-novo nel sistema Ebav
    – almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata

Digitalizzazione Aziendale

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Contributo per l’adozione di hardware/software finalizzato alla digitalizzazione aziendale.

Obiettivi
La filosofia di questo Servizio non è offrire un contributo alle aziende che acquistano prodotti per “stare al passo con i tempi” ma premiare le aziende che investono nel futuro con soluzioni all’avanguardia.

Specifiche
Spese sostenute nell’anno di competenza per l’acquisto di:
– strumenti per la prototipazione rapida (come stampanti 3d, scanner 3d, microcontrollori)
– hardware specialistico informatico finalizzato al miglioramento dei processi aziendali, compresa qualsiasi periferica di input/output anche di tipo mobile, dispositivi per l’Internet of Thing strettamente correlati alla trasformazione digitale dei processi aziendali (sono esclusi dal contributo pc e server fisici)
– software specifici-personalizzati e/o servizi cloud specifici-personalizzati (con licenza d’uso o in abbonamento almeno biennale) finalizzati a:

  • digitalizzazione e automazione dei processi aziendali (Industria 4.0, ERP e CRM);
  • e-commerce siano esse proprietari o upgrade di sistemi già in essere, compresi i marketplace per l’internazionalizzazione;
  • gestione delle risorse umane, welfare aziendale (smart working);
  • calcolo dell’indice di redditività e tasso di innovazione;
  • gestione relazioni clienti/fornitori (help desk, conference call, instant messaging, sistemi di mailing);
  • analisi dei dati di marketing on-line, big data e analytics, compresi tools per la SEO;
  • manifattura digitale (es. sviluppo 3D, scansione, modellazione, rendering, reverse engineering);
  • comunicazione digitale (es. software per aggiornamento e sviluppo website, software grafici, software realtà aumentata/virtuale a supporto dei processi produttivi, marketing di prossimità;
  • cloud computing e file hosting;
  • gestione documentale;
  • miglioramento della sicurezza dati (come sistemi per il disaster recovery, backup, crittografia, antimalware e antivirus, firewall).

E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è previsto per costi di acquisto o per costi di noleggio se di durata superiore a 24 mesi.
Si esplicita che in nessun caso possono rientrare i costi sostenuti per le procedure inerenti la fatturazione elettronica poiché non si configura la fattispecie dell’innovatività e personalizzazione che consenta di inserirla tra le tipologie di spesa ammissibile

Incentivi per l’attivazione del lavoro agile

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Contributo UNA TANTUM per lavoratore quale incentivo per Accordi individuali di lavoro agile  (Smartworking) a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il contributo può essere richiesto:

  • A) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi
  • B) alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata inferiore ai 12 mesi
  • C) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 6 mesi – massima di 12

L’erogazione del Servizio avverà verificando l’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile attestato mediante dichiarazione dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:

Accordi per durata minima di 12 mesi:

  • dell’intero periodo di durata minima di dodici mesi
  • di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore).

Accordi per durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi:

  • dell’intero periodo di durata minima di sei mesi e fino a dodici mesi
  • di almeno 48 ore di lavoro in modalità agile.

 

Il periodo di computo della durata minima di dodici mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di computo della durata minima.

La tipologia contrattuale di assunzione del lavoratore subordinato in cui va ad innestarsi l’attivazione del lavoro agile non è rilevante ai fini del riconoscimento dell’incentivo.
Per ciauscun lavoratore, può essere erogato all’azienda un solo contributo A63 in tutto l’arco dei rapporti di lavoro.
L’anno di competenza è l’anno in cui è stato attivato l’Accordo individuale di Lavoro Agile, o la proroga che permetta il raggiungimento della durata minima.

Consolidamento della professionalità

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Contributo una tantum finalizzato a valorizzare le migliori crescite professionali.

Specifiche

Servizio con graduatoria annuale: ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per anno di competenza.
ATTENZIONE: La graduatoria verrà ordinata, alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base alla migliore qualifica professionale e, a parità di qualifica, per anzianità nel settore e quindi per anzianità aziendale. La graduatoria sarà quindi realizzabile a partire dal mese di agosto.

Il dipendente, al 31 dicembre 2024, deve avere:

  1. Livello qualifica/inquadramento raggiunto: qualsiasi
  2. Anzianità maturata nel settore artigiano: almeno 5 anni ininterrotti
  3. Presenza nell’azienda in cui lavora: almeno 3 anni ininterrotti
  4. Età: almeno 25 anni

Il dipendente deve essere ancora in forza nella medesima azienda alla data di presentazione della Domanda.
Il dipendente deve avere trattenute complete e continuative (salvo se in Sospensione, Cig o Maternità) dal mese di assunzione in azienda, o alla data di “anzianità convenzionale” nel caso di affitto/cessione d’azienda.
Le domande escluse dalla graduatoria restano in esame fino a delibera del Comitato di Categoria per poter dare la possibilità ad eventuali recuperi.
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo Servizio D12 per rapporto di lavoro.
E’ escluso il contributo per coloro abbiano già presentato domanda D20 – Premio formazione giovani” nei 5 anni precedenti.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

 

FAQ
1. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro alternati a mesi in cui non è dipendente/versante Ebav
Non ha i requisiti perchè la presenza/anzianità deve essere ininterrotta.

2. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro ma comunque contigui (tutti i mesi determinano un versamento a Ebav, sebbene ci sia un’interruzione, ad esempio per conclusione rapporto a tempo determinato).
Il lavoratore ha i requisiti.

3. Lavoratore la cui azienda (A) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (B) ma il lavoratore mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..)
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (A): oltre che il dato di anzianità presente in busta paga, Ebav deve avere evidenza della continuità di rapporto nei B01 attraverso la data di “anzianità convenzionale” (e con l’apposita autocertificazione che viene richiesta all’azienda). Ovviamente un solo D12 può essere erogato al lavoratore in quanto unico e continuo rapporto di lavoro.

4. Lavoratore la cui azienda (C) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (D) ma il lavoratore NON mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..); ha una nuova data assunzione e nuovo rapporto di lavoro, e al contempo risulta una data licenziamento dal precedente rapporto di lavoro.
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (D). Il lavoratore può fare domanda D12 per rapporto di lavoro con azienda (D), se raggiunti i requisiti, anche se avesse già ricevuto D12 per rapporto di lavoro con azienda (C), essendo rapporti di lavoro diversi.

5. Lavoratore la cui azienda ha cambiato in passato contratto/comparto artigiano.
Ha i requisiti solo se l’anzianità nello stesso settore/categoria è maturata da almeno 5 anni.

Digital Divide

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Contributo per le iniziative, sviluppate dall’azienda, atte a favorire il superamento del Digital Divide

Specifiche
Spese sostenute nell’anno di competenza:

  • Per opere infrastrutturali: lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
  • Per nuova strumentazione: acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguato.

E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.

Disoccupazione post contratto a termine

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti post contratto a termine.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno in cui è terminato il contratto di lavoro.
Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 8 settimane per rapporto di lavoro
Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato:

  • a partire dalla data di iscrizione al Centro per l’Impiego o dalla data di invio DID INPS
  • a partire da almeno 90 giorni dalla data di cessazione contratto a termine

Il contributo non è previsto per rapporti di lavoro terminati in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che stava già ricevendo il contributo D51 a copertura del periodo di disoccupazione, non può richiedere a Ebav il contributo anche con domanda D56, ma può contiuntinuare a utilizzare il contributo D51.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 8 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso periodo di disoccupazione ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D56 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 8 settimane.

Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive

Ragioni oggettive valide:

  • Riduzione personale
  • Cessazione attività
  • Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
  • Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
  • Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)

Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.

Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.