Iniziative speciali di promozione

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I Progetti Speciali sono azioni rivolte alla generalità delle imprese di ciascuna categoria:

  1. Eventi, manifestazioni pubbliche, sfilate, mostre ed esibizioni che coinvolgano direttamente le imprese artigiane aderenti ad EBAV (non in via esclusiva) nella promozione al pubblico e/o operatori di mercato dei loro prodotti e servizi
  2. Convegni e seminari posti a conclusione di progetti finalizzati a:
    a. analizzare il mercato di riferimento della categoria/filiera per proporre strumenti innovativi ed adeguati che consentano alle imprese di coglierne l’evoluzione
    b. approfondire tematiche di carattere tecnico specialistico al fine di consentire alle imprese di essere competitive nel mercato di riferimento
    c. presentare e promuovere al pubblico il prodotto/servizio dell’impresa artigiana di uno specifico settore/filiera valorizzandone la qualità e le specificità

 

Si veda, per ogni dettaglio, GUIDA PROGETTI SPECIALI allegata.

Welfare contrattuale per l’apprendistato – dipendenti

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Trasformazione del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015

SPECIFICHE
Il contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale deve aver determinato il conseguimento di uno dei seguenti titoli:
– qualifica o del diploma professionale (ieFP)
– diploma di istruzione secondaria superiore (ITIS, IPSIA, LICEI…)
– certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
L’originario contratto di assunzione in apprendistato attivato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015 deve essere stato trasformato in apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dall’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015.
L’anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Il servizio può essere richiesto anche per contratti di apprendistato ex art. 43 dlgs. 81 del 15 giugno 2015 attivati antecedentemente al 1.1.2021 ma la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo sarà erogato allorchè siano decorsi almeno 4 mesi dal momento in cui è avvenuta la trasformazione e sia mantenuto il rapporto di lavoro, ossia siano inviate a Ebav 4 denunce mensili B01 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista.

Consolidamento della professionalità

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Contributo una tantum finalizzato a valorizzare le migliori crescite professionali.

Specifiche

Servizio con graduatoria annuale: ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per anno di competenza.
ATTENZIONE: La graduatoria verrà ordinata, alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base alla migliore qualifica professionale e, a parità di qualifica, per anzianità nel settore e quindi per anzianità aziendale. La graduatoria sarà quindi realizzabile a partire dal mese di agosto.

Il dipendente, al 31 dicembre 2024, deve avere:

  1. Livello qualifica/inquadramento raggiunto: qualsiasi
  2. Anzianità maturata nel settore artigiano: almeno 5 anni ininterrotti
  3. Presenza nell’azienda in cui lavora: almeno 3 anni ininterrotti
  4. Età: almeno 25 anni

Il dipendente deve essere ancora in forza nella medesima azienda alla data di presentazione della Domanda.
Il dipendente deve avere trattenute complete e continuative (salvo se in Sospensione, Cig o Maternità) dal mese di assunzione in azienda, o alla data di “anzianità convenzionale” nel caso di affitto/cessione d’azienda.
Le domande escluse dalla graduatoria restano in esame fino a delibera del Comitato di Categoria per poter dare la possibilità ad eventuali recuperi.
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo Servizio D12 per rapporto di lavoro.
E’ escluso il contributo per coloro abbiano già presentato domanda D20 – Premio formazione giovani” nei 5 anni precedenti.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

 

FAQ
1. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro alternati a mesi in cui non è dipendente/versante Ebav
Non ha i requisiti perchè la presenza/anzianità deve essere ininterrotta.

2. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro ma comunque contigui (tutti i mesi determinano un versamento a Ebav, sebbene ci sia un’interruzione, ad esempio per conclusione rapporto a tempo determinato).
Il lavoratore ha i requisiti.

3. Lavoratore la cui azienda (A) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (B) ma il lavoratore mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..)
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (A): oltre che il dato di anzianità presente in busta paga, Ebav deve avere evidenza della continuità di rapporto nei B01 attraverso la data di “anzianità convenzionale” (e con l’apposita autocertificazione che viene richiesta all’azienda). Ovviamente un solo D12 può essere erogato al lavoratore in quanto unico e continuo rapporto di lavoro.

4. Lavoratore la cui azienda (C) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (D) ma il lavoratore NON mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..); ha una nuova data assunzione e nuovo rapporto di lavoro, e al contempo risulta una data licenziamento dal precedente rapporto di lavoro.
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (D). Il lavoratore può fare domanda D12 per rapporto di lavoro con azienda (D), se raggiunti i requisiti, anche se avesse già ricevuto D12 per rapporto di lavoro con azienda (C), essendo rapporti di lavoro diversi.

5. Lavoratore la cui azienda ha cambiato in passato contratto/comparto artigiano.
Ha i requisiti solo se l’anzianità nello stesso settore/categoria è maturata da almeno 5 anni.

Sussidio Scuola

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Contributo per l’iscrizione e la frequenza in Italia, per l’anno scolastico 2023/2024, di un SOLO figlio frequentante:

  • asilo nido
  • scuola dell’infanzia
  • scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Specifiche
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2022 risulta inferiore o uguale a € 30.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)

Ad ogni nucleo familiare avente diritto viene assicurata un’unica prestazione afferente il sussidio scuola D63, ovvero, se anche il coniuge/convivente è versante Ebav, NON può presentare domanda di contributo D63 per lo stesso anno scolastico.

NB: il servizio è previsto nel caso in cui in famiglia uno solo dei figli frequenti le scuole indicate; nel caso di più figli frequentanti tali scuole, è previsto il Servizio D53 – Sussidio scolastico.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Formazione collettiva aziende

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Contributo alle aziende artigiane che partecipano a Corsi di formazione collettiva per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale presso Enti di Formazione promossi da Soci Ebav.

La Formazione Collettiva viene definita dai Comitati di Categoria, secondo un Catalogo corsi attuabili dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditati presso la Regione del Veneto.
Per corsi specialistici di Grafica e Comunicazione è stata siglata una convenzione con l’Istituto Salesiano San Marco (fcs.issm.it).
Alla formazione collettiva possono partecipare dipendenti, titolari/soci o collaboratori familiari.

E’ possibile l’effettuazione di corsi in modalità formazione a distanza FAD sincrona (comunicazione OOAA del marzo 2022).

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Durata massima erogabile per ogni corso: 50 ore.
Durata massima erogabile per ogni azienda: 250 ore per anno competenza.
Durata massima erogabile per ogni partecipante: 50 ore per anno competenza.
L’anno di competenza è l’anno di inizio corso di formazione.

Presentazione

La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dagli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata. Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Categorie

Acconciatura-Estetica, Alimentaristi, Ceramica, Chimica, Comunicazione, Concia, Imprese pulizie, Legno, Metalmeccanici, Occhiali, Odontotecnici, Orafi, Panificatori, Pulitintolavanderie, Tessile, Trasporto merci, Trasporto persone, Vetro

Disoccupazione post contratto a termine

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti post contratto a termine.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno in cui è terminato il contratto di lavoro.
Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 8 settimane per rapporto di lavoro
Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato:

  • a partire dalla data di iscrizione al Centro per l’Impiego o dalla data di invio DID INPS
  • a partire da almeno 90 giorni dalla data di cessazione contratto a termine

Il contributo non è previsto per rapporti di lavoro terminati in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che stava già ricevendo il contributo D51 a copertura del periodo di disoccupazione, non può richiedere a Ebav il contributo anche con domanda D56, ma può contiuntinuare a utilizzare il contributo D51.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 8 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso periodo di disoccupazione ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D56 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 8 settimane.

Premio formazione giovani apprendisti

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Contributo ai lavoratori che nel corso dell’anno di competenza risultino essere confermati dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti.

Specifiche
Contributo una tantum (unico e non ripetibile).
L’erogazione avverrà a verifica da parte di Ebav di 12 mesi presso la stessa azienda.
Attenzione, la richiesta di contributo D20 determina l’attesa di 5 anni prima di poter ottenere contributo una tantum tramite Servizio D12 – Consolidamento Professionalità.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Sostegno alla qualità

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Contributo per Certificazioni obbligatorie o volontarie di processi, sistemi, prodotti e competenze professionali

Contributo per spese sostenute nell’anno di competenza a fronte di:

  • Certificazione obbligatoria o volontaria di sistema/processo aziendale
  • Certificazione obbligatoria o volontaria di prodotti
  • Certificazione obbligatoria o volontaria di competenze professionali di mestiere
  • Consulenze per l’ottenimento iniziale di una delle precedenti Certificazioni/Norme

Specifiche

La Certificazione deve essere rilasciata da organismi di certificazione sotto accreditamento di ACCREDIA o da parte di analoghi Enti di certificazione internazionali.
L’ente bilaterale non eroga contributo per:

  • mantenimento delle certificazioni (visite annuali di sorveglianza)
  • formazione del personale dipendente
  • acquisto della copia delle Norme generali di riferimento

L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

 

Formazione partecipata aziende

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Contributo alle aziende artigiane che adempiono agli obblighi formativi in materia di sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni (d. lgs 81/08) presso strutture promosse da Soci Ebav.
Per Formazione partecipata si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, attraverso strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il livello di rischio della parte specifica viene sempre certificato dall’Ente di Formazione in relazione all’attività dell’azienda, alla mansione del lavoratore, ecc.

Ebav eroga il contributo solo a completamento di ciascuno dei seguenti iter formativi previsti e certificati dall’Ente di Formazione:

  • Corso “Parte generale” di 4 ore + Corso “Parte specifica per livello di rischio” di 4, 8 o 12 ore
  • Corso “Parte specifica per livello di rischio” di 4, 8 o 12 ore
  • Corso “Formazione Preposti” di 8 ore
  • Corso “Aggiornamento” di 6 ore
  • Corso “Formazione Di-isocianati” di 4 ore

Ebav sospende il contributo nel caso in cui il lavoratore non raggiunga una percentuale di frequenza allo specifico iter formativo pari al 90%.

E’ possibile l’effettuazione di corsi sicurezza, caratterizzati da moduli formativi esclusivamente teorici, in modalità formazione a distanza FAD sincrona (comunicazione OOAA del marzo 2022).

Casistiche particolari

Ebav eroga il contributo anche nel caso in cui, nella stessa domanda, il lavoratore partecipi sia al completo iter formativo (Parte generale + Parte specifica) sia al Corso “Formazione Preposti”.

Ebav eroga il contributo per lavoratori che hanno partecipato a Corsi di Formazione le cui ore sono inferiori a quanto previsto nell’Accordo del 15/03/2012, se tale formazione è a completamento dell’iter formativo già iniziato in precedenza; Ebav richiederà documentazione integrativa che giustifichi la particolare procedura.

Ebav eroga nuovamente il contributo per “Aggiornamento” esclusivamente per le attività riferite all’ “aggiornamento quinquiennale” (non altre tipologie) richiamate negli accordi regionali del 03/05/2016 e 23/03/2018, laddove siano decorsi almeno 4 anni dall’aggiornamento precedente (ricordando che i quinquenni decorrono dalla data di completamento dei rispettivi corsi base).

Ebav eroga il contributo per “Formazione Di-isocianati” esclusivamente per le attività della specifica casistica prevista dalle misure di Salute e Sicurezza per l’uso sicuro dei Di-isocianati con riferimento al Reg. UE 2020/1149.

Ebav eroga nuovamente* il contributo relativo a un ulteriore Corso “Parte specifica per livello di rischio” o per parte di esso, limitatamente per le materie necessarie,  per lo stesso lavoratore solo nel caso in cui il lavoratore partecipi a:

  • un corso “Parte specifica” di formazione con diverso livello di rischio;
  • un corso “Parte specifica” di formazione con medesimo livello di rischio ma in altro ambito contrattuale e/o settore produttivo come definiti dagli accordi stato regioni vigenti nel tempo in materia.

*Ebav richiederà documentazione integrativa che attesti le materie affrontate per adeguare/completare le competenze formative rispetto alla parte specifica e le motivazioni per la nuova partecipazione alla parte specifica per cui il lavoratore ha già ricevuto attestato di frequenza dai soggetti organizzatori di cui sopra. Tale documentazione dovrà essere congiuntamente sottoscritta da Ente di Formazione, da RSPP e dal Titolare azienda.

Presentazione
La presentazione della Richiesta di partecipazione alla Formazione Partecipata avviene:

  1. attraverso il Portale Ebav
  2. direttamente con gli Enti di Formazione

Caso 1
L’accesso al Portale è previsto solo per i soggetti registrati che compilano mensilmente le denunce di versamento B01 (Associazioni o Consulenti del lavoro).
Attraverso il Portale, nell’applicazione dedicata “Formazione Partecipata” è possibile:
– inoltrare la Richiesta di partecipazione ai corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro agli Enti di Formazione;
– delegare gli Enti di Formazione a inoltrare la richiesta di contributo Ebav.

Caso 2
Contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav (vedi elenco allegato).

Esclusivamente per l’accesso ai contributi previsti per la Formazione Partecipata (A27), è sufficiente che l’azienda abbia denunciato un solo versamento (delibera CDA del 15 ottobre 2012).

Scadenza
Le domande A27 (quindi iter formativo completo) devono essere inoltrare dall’Ente di Formazione ad EBAV entro 6 mesi dal completamento della formazione stessa ovvero entro 6 mesi dalla data fine iter formativo completo (Delibera COBIS 06/10/2017).

Attenzione
Se la formazione sulla sicurezza è svolta da altri Enti di Formazione, tali Enti devono inoltrare la “Richiesta collaborazione” a Cobis: link.
Tale formazione non è finanziata da Ebav.

FSBA (AIS e ACIGS)

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Contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro in caso di temporanea crisi aziendali secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del DLgs 148/2015.

Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) http://www.fondofsba.it/.
L’anno di competenza è il 2023 e successivi.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI e RENDICONTAZIONI MENSILI DI SOSPENSIONE

Si vedano allegati a piè pagina.

Per info/aggiornamenti su procedure/regole FSBA: www.fondofsba.it e www.fondofsba.it/faq/

Vido Tutorial: Clicca qui

CONTRIBUZIONE CORRELATA

Ciascun consulente ha l’obbligo di verificare sempre, per ogni domanda presentata in Sinaweb, la corretta gestione della Contribuzione Correlata.
FSBA, nel proprio sito, ha  pubblicato una guida specifica.