Sussidio Scuola

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Contributo per l’iscrizione e la frequenza in Italia, per l’anno scolastico 2023/2024, di un SOLO figlio frequentante:

  • asilo nido
  • scuola dell’infanzia
  • scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Specifiche
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2022 risulta inferiore o uguale a € 30.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)

Ad ogni nucleo familiare avente diritto viene assicurata un’unica prestazione afferente il sussidio scuola D63, ovvero, se anche il coniuge/convivente è versante Ebav, NON può presentare domanda di contributo D63 per lo stesso anno scolastico.

NB: il servizio è previsto nel caso in cui in famiglia uno solo dei figli frequenti le scuole indicate; nel caso di più figli frequentanti tali scuole, è previsto il Servizio D53 – Sussidio scolastico.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Formazione partecipata aziende

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Contributo alle aziende artigiane che adempiono agli obblighi formativi in materia di sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni (d. lgs 81/08) presso strutture promosse da Soci Ebav.
Per Formazione partecipata si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, attraverso strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il livello di rischio della parte specifica viene sempre certificato dall’Ente di Formazione in relazione all’attività dell’azienda, alla mansione del lavoratore, ecc.

Ebav eroga il contributo solo a completamento di ciascuno dei seguenti iter formativi previsti e certificati dall’Ente di Formazione:

  • Corso “Parte generale” di 4 ore + Corso “Parte specifica per livello di rischio” di 4, 8 o 12 ore
  • Corso “Parte specifica per livello di rischio” di 4, 8 o 12 ore
  • Corso “Formazione Preposti” di 8 ore
  • Corso “Aggiornamento” di 6 ore
  • Corso “Formazione Di-isocianati” di 4 ore

Ebav sospende il contributo nel caso in cui il lavoratore non raggiunga una percentuale di frequenza allo specifico iter formativo pari al 90%.

E’ possibile l’effettuazione di corsi sicurezza, caratterizzati da moduli formativi esclusivamente teorici, in modalità formazione a distanza FAD sincrona (comunicazione OOAA del marzo 2022).

Casistiche particolari

Ebav eroga il contributo anche nel caso in cui, nella stessa domanda, il lavoratore partecipi sia al completo iter formativo (Parte generale + Parte specifica) sia al Corso “Formazione Preposti”.

Ebav eroga il contributo per lavoratori che hanno partecipato a Corsi di Formazione le cui ore sono inferiori a quanto previsto nell’Accordo del 15/03/2012, se tale formazione è a completamento dell’iter formativo già iniziato in precedenza; Ebav richiederà documentazione integrativa che giustifichi la particolare procedura.

Ebav eroga nuovamente il contributo per “Aggiornamento” esclusivamente per le attività riferite all’ “aggiornamento quinquiennale” (non altre tipologie) richiamate negli accordi regionali del 03/05/2016 e 23/03/2018, laddove siano decorsi almeno 4 anni dall’aggiornamento precedente (ricordando che i quinquenni decorrono dalla data di completamento dei rispettivi corsi base).

Ebav eroga il contributo per “Formazione Di-isocianati” esclusivamente per le attività della specifica casistica prevista dalle misure di Salute e Sicurezza per l’uso sicuro dei Di-isocianati con riferimento al Reg. UE 2020/1149.

Ebav eroga nuovamente* il contributo relativo a un ulteriore Corso “Parte specifica per livello di rischio” o per parte di esso, limitatamente per le materie necessarie,  per lo stesso lavoratore solo nel caso in cui il lavoratore partecipi a:

  • un corso “Parte specifica” di formazione con diverso livello di rischio;
  • un corso “Parte specifica” di formazione con medesimo livello di rischio ma in altro ambito contrattuale e/o settore produttivo come definiti dagli accordi stato regioni vigenti nel tempo in materia.

*Ebav richiederà documentazione integrativa che attesti le materie affrontate per adeguare/completare le competenze formative rispetto alla parte specifica e le motivazioni per la nuova partecipazione alla parte specifica per cui il lavoratore ha già ricevuto attestato di frequenza dai soggetti organizzatori di cui sopra. Tale documentazione dovrà essere congiuntamente sottoscritta da Ente di Formazione, da RSPP e dal Titolare azienda.

Presentazione
La presentazione della Richiesta di partecipazione alla Formazione Partecipata avviene:

  1. attraverso il Portale Ebav
  2. direttamente con gli Enti di Formazione

Caso 1
L’accesso al Portale è previsto solo per i soggetti registrati che compilano mensilmente le denunce di versamento B01 (Associazioni o Consulenti del lavoro).
Attraverso il Portale, nell’applicazione dedicata “Formazione Partecipata” è possibile:
– inoltrare la Richiesta di partecipazione ai corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro agli Enti di Formazione;
– delegare gli Enti di Formazione a inoltrare la richiesta di contributo Ebav.

Caso 2
Contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav (vedi elenco allegato).

Esclusivamente per l’accesso ai contributi previsti per la Formazione Partecipata (A27), è sufficiente che l’azienda abbia denunciato un solo versamento (delibera CDA del 15 ottobre 2012).

Scadenza
Le domande A27 (quindi iter formativo completo) devono essere inoltrare dall’Ente di Formazione ad EBAV entro 6 mesi dal completamento della formazione stessa ovvero entro 6 mesi dalla data fine iter formativo completo (Delibera COBIS 06/10/2017).

Attenzione
Se la formazione sulla sicurezza è svolta da altri Enti di Formazione, tali Enti devono inoltrare la “Richiesta collaborazione” a Cobis: link.
Tale formazione non è finanziata da Ebav.

Apprendistato Duale: Borsa di studio

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Contributo in seguito al conseguimento del Titolo di Studio per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’Accordo interconfederale del 1/10/2018:
–    Apprendisti per la qualifica e il diploma professionale
–    Apprendisti di alta formazione e ricerca
Specifiche

La durata minima del contratto di apprendistato è quella prevista dalla legislazione vigente.
L’anno di competenza è l’anno in cui si consegue il Titolo di studio.
Il contributo è previsto anche per giovani assunti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 01/10/2018 qualora abbiano conseguito il Titolo di Studio nell’anno formativo 2018/2019.
Le due forme di Apprendistato cui è destinato il contributo Ebav sono diverse dal contratto di Apprendistato professionalizzante.
L’Apprendista deve avere almeno una trattenuta Ebav con contratto di apprendista nelle denunce mensili B01.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali

Sostegno alla qualità

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Contributo per Certificazioni obbligatorie o volontarie di processi, sistemi, prodotti e competenze professionali

Contributo per spese sostenute nell’anno di competenza a fronte di:

  • Certificazione obbligatoria o volontaria di sistema/processo aziendale
  • Certificazione obbligatoria o volontaria di prodotti
  • Certificazione obbligatoria o volontaria di competenze professionali di mestiere
  • Consulenze per l’ottenimento iniziale di una delle precedenti Certificazioni/Norme

Specifiche

La Certificazione deve essere rilasciata da organismi di certificazione sotto accreditamento di ACCREDIA o da parte di analoghi Enti di certificazione internazionali.
L’ente bilaterale non eroga contributo per:

  • mantenimento delle certificazioni (visite annuali di sorveglianza)
  • formazione del personale dipendente
  • acquisto della copia delle Norme generali di riferimento

L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

 

Antincendio – Primo Soccorso – Defibrillatori

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per la partecipazione dei titolari e dei dipendenti a corsi per la gestione delle emergenze in tema di sicurezza organizzati anche da Enti o Istituti diversi da quelli convenzionati.

Specifiche

I corsi riguardano:
A – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti Antincendio (DM 10/03/1998 e DM 02/09/2021)
B – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti per il Primo soccorso (DM 388/03)
C – corsi di Addestramento/Aggiornamento per l’uso dei Defibrillatori (addestramento teorico pratico alle manovre BLS-D) per le aziende cha hanno, per obbligo o per opportunità, adottato tale strumento.

I corsi di cui al punto C) devono essere  svolti esclusivamente da Soggetti/Centri di formazione accreditati in materia dall singole regioni secondo specifici criteri ed in conformità alle Linee Guida nazionali del 2003 e s.m.i.

Sono escluse tutte le attività in modalità formazione a distanza FAD sincrona.

La data di competenza è la data della fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Borsa studio per figli titolari

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Contributo al titolare artigiano i cui figli, nell’anno scolastico o accademico 2022/2023 abbiano frequentato:

  • Scuola secondaria di secondo grado (Liceo, Istituto Tecnico-Professionale quinquennale o Corso biennale post-qualifica CFP)
  • ITS (Istituti Tecnici Superiori: Biennio di specializzazione post-diploma – www.sistemaits.it)
  • Università

Requisiti

  • Nel caso di frequenza presso Istituti Superiori (Scuola secondaria di secondo grado) o ITS, il conseguimento di una votazione annua media pari a 7/10, 70/100 o equivalente.
  • In caso di frequenza universitaria, il conseguimento di almeno il 50% dei crediti formativi previsti per l’anno accademico, da dimostrare con idonea documentazione.

Per ciascuno studente, il contributo viene erogato con cadenza annuale per tutta la durata del ciclo scolastico.
Nello stesso anno di competenza, il contributo A22 può essere erogato a un solo titolare/socio presente nella Visura Camerale per azienda: Ebav erogherà la prima domanda presentata.

Innovazione dei processi

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza da aziende che si sono strutturate a fronte di:

[interventi Industria 4.0] Consulenze/Perizie asseverate finalizzate all’acquisto di beni strumentali e all’adozione di soluzioni produttive ed organizzative rientranti nell’ambito di “Industria 4.0” erogate da parte di soggetti quali a titolo esemplificativo Competence Center, Digital lnnovation Hub, Università, centri di trasferimento tecnologico, etc.

[efficientamento energetico e sostenibilità/Lavoro agile] Consulenze finalizzate all’introduzione di soluzioni all’interno delle imprese di efficientamento energetico ed interventi per una transizione verso una sostenibilità sia del ciclo produttivo che di carattere organizzativo aziendale.
Rientrano in questo capitolo anche le consulenze specialistiche per l’implementazione di sistemi strutturali personalizzati di gestione di software e sistemi gestionali in modalità cloud computing volti allo svolgimento del lavoro in modalità agile.

[banche dati] Abbonamento o acquisto di norme Uni / Ricerche di mercato su banche dati / Abbonamento a banche dati specialistiche di settore tramite software dedicato (banche noli, autoriparazione, …).

[software parco veicolare] Acquisizione/Affitto/Noleggio di software, licenze d’uso e hardware collegato per la gestione conducenti, parco veicolare e unità di carico anche con rilevamenti satellitari e/o telematici.

 

Specifiche

Contributo una tantum per specifico progetto in tema di innovazione (nel caso di progetti, consulenze o costi sostenuti pluriennali).
Si sottolinea che il contributo è previsto nel caso in cui siano state sostenute spese da parte di aziende attraverso analisi / consulenze da parte di professionisti che, a partire da un’analisi del processo aziendale, predispongono un piano di sviluppo strategico in base alle necessità rilevate in azienda.

Sono escluse in tutti gli interventi le spese per:
– L’eventuale formazione degli addetti
– Eventuali altre spese vive (tasse, bollati, diritti, ecc.)

E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Apprendistato: formazione interna assistita

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Contributo alle aziende per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita ovvero svolta da parte di un Ente di formazione convenzionato con EBAV e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione

Specifiche
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo Ebav viene erogato solo a completamento dell’iter formativo previsto e certificato dall’Ente di Formazione.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione.

L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.

Scadenza
Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.

Spese sanitarie non previste dal SSN

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Contributo per interventi sanitari gravi e/o urgenti riguardanti il titolare/socio, i figli minori a suo carico, il suo coniuge o il convivente more uxorio o l’altro componente della coppia dello stesso sesso unita civilmente ai sensi della Legge 76/2016, le cui spese sono state sostenute nell’anno di competenza.

Non possono essere richiesti contributi nel caso di:

  • Interventi compresi nei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Nazionale
  • Spese di importo inferiore a € 2.000
  • Spese dentarie (protesi, impianti, ortodonzia)
  • Spese per tickets
  • Terapie riabilitative di qualsiasi genere
  • Sedute di psicologia
  • Interventi di estetica
  • Intervento oculistico con laser per grado di miopia iniziale inferiore a otto diottrie per occhio
  • Spese inerenti ai tentativi di procreazione assistita successivi al primo
  • Quota parte spese già coperte da assicurazioni private
  • Spese per strumentazione sanitaria
  • Spese di degenza

L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari (ad esempio i casi in cui si attesti, tramite certificazione medica, l’urgenza dell’intervento o la necessità di utilizzare strutture private).

Innovazione dei prodotti

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per le aziende che hanno avviato un percorso innovativo a fronte di:

[brevetti, marchi e modelli] Spese per informazioni, ricerche, deposito e registrazione di propri brevetti, marchi e modelli aziendali
[prototipi] Spese per progettazione e realizzazione prototipi

 

Specifiche
Contributo una tantum per ogni specifica attività di innovazione (nel caso di costi sostenuti pluriennali per lo stesso progetto).
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Tra i Prototipi rientrano tutte le progettazioni che apportano caratteristiche nuove/strutturali alla gamma di prodotti realizzati dall’azienda; non rientrano i casi di esclusiva modifica estetica del prodotto.