Contributo a lavoratori dipendenti con figli minori di 18 anni affetti da patologie gravemente invalidanti
Specifiche
Le domande sono valutate in conformità al tipo di patologia gravemente invalidante; per tale ragione è importante che il richiedente illustri in maniera dettagliata la patologia allegando idonea documentazione medico-sanitaria.
Non si registra connotazione di gravità se la Commissione Medica verifica che l’invalidità rientra nei casi riconducibili al COMMA 1 dell’Art. 3 della legge n.104 del 05 febbraio 1992.
I casi per cui il contributo è comunque previsto sono (elenco indicativo non esaustivo):
• Sindrome di down
• Sordità
• Cecità
• Patologie oncologiche
• Talassemia Major
• Drepanocitosi
• Talasso-drepanocitosi
• Talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con Idrossiurea
• Leucemia
• Autismo
• Distrofia
• Diabete mellito
• Sindrome di Potocki-Lupski
• Patologie con Indennità di accompagnamento riconosciuta ed erogata da Inps
L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari.
La domanda può essere ripresentata ogni anno per non più di 5 anni a condizione che in questo periodo il figlio non raggiunga
il limite di età stabilito (18 anni).
Se anche il coniuge è iscritto a Ebav, può presentare domanda di contributo D55 per gli stessi figli a carico.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per la partecipazione dei titolari e dei dipendenti a corsi per la gestione delle emergenze in tema di sicurezza organizzati anche da Enti o Istituti diversi da quelli convenzionati.
Specifiche
I corsi riguardano:
A – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti Antincendio (DM 10/03/1998 e DM 02/09/2021)
B – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti per il Primo soccorso (DM 388/03)
C – corsi di Addestramento/Aggiornamento per l’uso dei Defibrillatori (addestramento teorico pratico alle manovre BLS-D) per le aziende cha hanno, per obbligo o per opportunità, adottato tale strumento.
I corsi di cui al punto C) devono essere svolti esclusivamente da Soggetti/Centri di formazione accreditati in materia dall singole regioni secondo specifici criteri ed in conformità alle Linee Guida nazionali del 2003 e s.m.i.
Sono escluse tutte le attività in modalità formazione a distanza FAD sincrona.
La data di competenza è la data della fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Contributo ai lavoratori che nell’anno di competenza hanno sottoscritto il primo finanziamento per:
- acquisto/costruzione prima casa (mutuo ipotecario)
Specifiche
La casa deve risultare situata in Veneto.
Non si può accedere al contributo nel caso in cui il finanziamento sia stato sottoscritto esclusivamente dal coniuge, in quanto l’obbligazione per l’abitazione deve essere a carico del richiedente D62.
Se anche il coniuge è versante Ebav, non può presentare domanda di contributo D62 per lo stesso mutuo: viene assicurata un’unica prestazione D62 per le persone dello stesso nucleo familiare.
La prestazione non può essere richiesta su operazioni di rinegoziazione di mutuo.
Si può presentare un’ulteriore domanda di contributo su un diverso mutuo/ finanziamento trascorsi due anni dal ricevimento del contributo medesimo (fa fede la data di accreditamento del contributo EBAV).
Il dipendente richiedente il Servizio D62, al 31 dicembre 2024, deve avere un’età inferiore ai 45 anni.
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2023 risulta inferiore o uguale a € 45.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo alle aziende per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita ovvero svolta da parte di un Ente di formazione convenzionato con EBAV e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione
Specifiche
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo Ebav viene erogato solo a completamento dell’iter formativo previsto e certificato dall’Ente di Formazione.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.
Scadenza
Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.