Contributo alle nuove aziende artigiane realizzate da donne o da giovani di età inferiore ai 35 anni.
Specifiche
L’azienda ha/ha avuto in forza, o si impegna ad assumere entro 12 mesi dal ricevimento dell’acconto del contributo, almeno un dipendente con una durata minima continuativa del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e con un regime di orario di lavoro a tempo pieno o non inferiore al 50% rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno e per cui ci sia l’obbligo di versamento delle quote di Primo Livello Ebav e denuncia nel modello mensile B01. In caso contrario, l’azienda dovrà restituire l’intero contributo ricevuto.
In caso di aziende costituite in forma societaria è necessario che almeno il 50% dei soci siano donna o abbiano età inferiore ai 35 anni alla data di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Sono considerate valide le acquisizioni di azienda o di rami d’azienda che determinano una nuova azienda con una nuova data d’iscrizione (annotazione) all’Albo imprese artigiane.
L’iscrizione all’Albo imprese artigiane deve avvenire entro 3 mesi dalla data di creazione azienda (ovvero, non possono essere considerate nuove aziende artigiane se esistono già e quindi si trasformano in artigiane).
Hanno precedenza le aziende con neo imprenditore ex-dipendente versante Ebav che ha ricevuto nell’ultimo anno un contributo per licenziamento D51.
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane.
Il contributo per nuove aziende realizzate da donne è previsto a partire dall’anno di competenza 2022.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione – Entro 90 giorni dalla data iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane
Contributo alle imprese che si rivolgono ad uno degli Enti di Formazione, promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto, per essere assistite e supportate nell’attivazione e progettazione di percorsi di apprendistato duale ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 e dell’Accordo Interconfederale Regionale del primo ottobre 2018.
L’anno di competenza coincide con l’anno in cui vengono sottoscritti la convenzione/protocollo e/o il piano/progetto/patto formativo con l’istituzione scolastica o formativa (cfr. Scuole secondarie di secondo grado, CFP, Università, ITS….) per l’attivazione di almeno un percorso di apprendistato duale ai sensi ella normativa sopra dettagliata.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene attivato il contratto di apprendistato duale.
Sono ammessi a contributo i percorsi attivati a partire dall’anno scolastico/formativo 2019/2020.
Specifiche
I contratti di apprendistato duale che si svolgono presso le imprese dovranno avere la durata minima di sei mesi.
Le attività svolte dagli Enti di Formazione sono di assistenza e supporto per:
• La verifica delle condizioni e dei requisiti di attivazione;
• La co-progettazione del patto/piano/progetto formativo unitamente, se stipulata contestualmente, alla convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
• Il supporto nel processo di monitoraggio e verifica sul percorso di apprendistato duale.
I contributi previsti dai servizi A74, A75 e A76 sono tra loro cumulabili.
Il contributo, ripetibile da parte della medesima impresa, può essere richiesto per l’attivazione di ogni percorso di apprendistato duale. Tali percorsi, per essere ammessi al contributo devono essere frutto di co-progettazione specifica. Il ruolo di supporto/assistenza svolto dall’Ente di Formazione nei confronti dell’impresa deve essere comprovato attraverso la compilazione del modulo di attestazione (link) delle attività di assistenza e supporto sopra indicate, compilato dall’Ente e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’impresa, viene gestita direttamente dall’Ente di Formazione che la completerà per la parte a lui riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.
Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive
Ragioni oggettive valide:
- Riduzione personale
- Cessazione attività
- Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
- Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
- Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)
Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.
Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.
Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.
Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.
Contributo per l’adozione di hardware/software finalizzato alla digitalizzazione aziendale.
Obiettivi
La filosofia di questo Servizio non è offrire un contributo alle aziende che acquistano prodotti per “stare al passo con i tempi” ma premiare le aziende che investono nel futuro con soluzioni all’avanguardia.
Specifiche
Spese sostenute nell’anno di competenza per l’acquisto di:
– strumenti per la prototipazione rapida (come stampanti 3d, scanner 3d, microcontrollori)
– hardware specialistico informatico finalizzato al miglioramento dei processi aziendali, compresa qualsiasi periferica di input/output anche di tipo mobile, dispositivi per l’Internet of Thing strettamente correlati alla trasformazione digitale dei processi aziendali (sono esclusi dal contributo pc e server fisici)
– software specifici-personalizzati e/o servizi cloud specifici-personalizzati (con licenza d’uso o in abbonamento almeno biennale) finalizzati a:
- digitalizzazione e automazione dei processi aziendali (Industria 4.0, ERP e CRM);
- e-commerce siano esse proprietari o upgrade di sistemi già in essere, compresi i marketplace per l’internazionalizzazione;
- gestione delle risorse umane, welfare aziendale (smart working);
- calcolo dell’indice di redditività e tasso di innovazione;
- gestione relazioni clienti/fornitori (help desk, conference call, instant messaging, sistemi di mailing);
- analisi dei dati di marketing on-line, big data e analytics, compresi tools per la SEO;
- manifattura digitale (es. sviluppo 3D, scansione, modellazione, rendering, reverse engineering);
- comunicazione digitale (es. software per aggiornamento e sviluppo website, software grafici, software realtà aumentata/virtuale a supporto dei processi produttivi, marketing di prossimità;
- cloud computing e file hosting;
- gestione documentale;
- miglioramento della sicurezza dati (come sistemi per il disaster recovery, backup, crittografia, antimalware e antivirus, firewall).
E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è previsto per costi di acquisto o per costi di noleggio se di durata superiore a 24 mesi.
Si esplicita che in nessun caso possono rientrare i costi sostenuti per le procedure inerenti la fatturazione elettronica poiché non si configura la fattispecie dell’innovatività e personalizzazione che consenta di inserirla tra le tipologie di spesa ammissibile
Contributo ai lavoratori dipendenti per le spese di partecipazione a Corsi di formazione per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale nel corso dell’anno di competenza.
Sono esclusi:
- corsi per formazione sulla sicurezza (obbligatori e non),
- corsi svolti presso CPIA (ex Ctp),
- corsi di ottenimento master, laurea, diploma, qualifica o patentini specifici,
- corsi che gà usufruiscono di altri finanziamenti,
- seminari che non prevedono il rilascio di attestato,
- costi relativi a viaggio, vitto o alloggio.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno in cui il corso ha inizio.
Ogni partecipante al corso deve aver frequentato almeno il 70% delle lezioni.
NB: Nel caso di corsi la cui durata supera l’anno (come ad esempio corsi di inglese pluriennali), la domanda va presentata per l’anno di avvio corso allegando le fatture pagate e una dichiarazione di frequenza per il periodo svolto.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo in seguito al conseguimento del Titolo di Studio per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’Accordo interconfederale del 08/05/2025:
– Apprendisti per la qualifica e il diploma professionale
– Apprendisti di alta formazione e ricerca
Specifiche
La durata minima del contratto di apprendistato è quella prevista dalla legislazione vigente.
L’anno di competenza è l’anno in cui si consegue il Titolo di studio.
Le due forme di Apprendistato cui è destinato il contributo Ebav sono diverse dal contratto di Apprendistato professionalizzante.
L’Apprendista deve avere almeno una trattenuta Ebav con contratto di apprendista nelle denunce mensili B01.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali
Contributo per le iniziative, sviluppate dall’azienda, atte a favorire il superamento del Digital Divide
Specifiche
Spese sostenute nell’anno di competenza:
- Per opere infrastrutturali: lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
- Per nuova strumentazione: acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguato.
E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Contributo UNA TANTUM per lavoratore quale incentivo per Accordi individuali di lavoro agile (Smartworking) a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Il contributo può essere richiesto:
- A) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi
- B) alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata inferiore ai 12 mesi
- C) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 6 mesi – massima di 12
L’erogazione del Servizio avverà verificando l’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile attestato mediante dichiarazione dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:
Accordi per durata minima di 12 mesi:
- dell’intero periodo di durata minima di dodici mesi
- di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore).
Accordi per durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi:
- dell’intero periodo di durata minima di sei mesi e fino a dodici mesi
- di almeno 48 ore di lavoro in modalità agile.
Il periodo di computo della durata minima di dodici mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di computo della durata minima.
La tipologia contrattuale di assunzione del lavoratore subordinato in cui va ad innestarsi l’attivazione del lavoro agile non è rilevante ai fini del riconoscimento dell’incentivo.
Per ciauscun lavoratore, può essere erogato all’azienda un solo contributo A63 in tutto l’arco dei rapporti di lavoro.
L’anno di competenza è l’anno in cui è stato attivato l’Accordo individuale di Lavoro Agile, o la proroga che permetta il raggiungimento della durata minima.
Contributo al titolare artigiano i cui figli, nell’anno scolastico o accademico 2023/2024 abbiano frequentato:
- Scuola secondaria di secondo grado (Liceo, Istituto Tecnico-Professionale quinquennale o Corso biennale post-qualifica CFP)
- ITS (Istituti Tecnici Superiori: Biennio di specializzazione post-diploma – www.sistemaits.it)
- Università
Requisiti
- Nel caso di frequenza presso Istituti Superiori (Scuola secondaria di secondo grado) o ITS, il conseguimento di una votazione annua media pari a 7/10, 70/100 o equivalente.
- In caso di frequenza universitaria, il conseguimento di almeno il 50% dei crediti formativi previsti per l’anno accademico, da dimostrare con idonea documentazione.
Per ciascuno studente, il contributo viene erogato con cadenza annuale per tutta la durata del ciclo scolastico.
Nello stesso anno di competenza, il contributo A22 può essere erogato a un solo titolare/socio presente nella Visura Camerale per azienda: Ebav erogherà la prima domanda presentata.
Contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese rivolte all’acquisizione di nuove professionalità tramite stages aziendali
Specifiche
Stages avviati nell’anno di competenza in base alle convenzioni con Università, Centri per l’Impiego o Enti di Formazione accreditati presso Regione Veneto.
Target
Gli stages aziendali devono riguardare giovani laureati o laureandi in discipline relativi al mondo digitale, ad esempio: informatica, ingegneria, statistica, fisica, matematica, scienza della comunicazione o equipollenti.
- Copia busta paga per ciascun mese di Stage dichiarato