Consolidamento della professionalità

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Contributo una tantum finalizzato a valorizzare le migliori crescite professionali.

Specifiche

Servizio con graduatoria annuale: ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per anno di competenza.
ATTENZIONE: La graduatoria verrà ordinata, alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base alla migliore qualifica professionale e, a parità di qualifica, per anzianità nel settore e quindi per anzianità aziendale. La graduatoria sarà quindi realizzabile a partire dal mese di agosto.

Il dipendente, al 31 dicembre 2023, deve avere:

  1. Livello qualifica/inquadramento raggiunto: qualsiasi
  2. Anzianità maturata nel settore artigiano: almeno 5 anni ininterrotti
  3. Presenza nell’azienda in cui lavora: almeno 3 anni ininterrotti
  4. Età: almeno 25 anni

Il dipendente deve essere ancora in forza nella medesima azienda alla data di presentazione della Domanda.
Il dipendente deve avere trattenute complete e continuative (salvo se in Sospensione, Cig o Maternità) dal mese di assunzione in azienda, o alla data di “anzianità convenzionale” nel caso di affitto/cessione d’azienda.
Le domande escluse dalla graduatoria restano in esame fino a delibera del Comitato di Categoria per poter dare la possibilità ad eventuali recuperi.
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo Servizio D12 per rapporto di lavoro.
E’ escluso il contributo per coloro abbiano già presentato domanda D20 – Premio formazione giovani” nei 5 anni precedenti.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

 

FAQ
1. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro alternati a mesi in cui non è dipendente/versante Ebav
Non ha i requisiti perchè la presenza/anzianità deve essere ininterrotta.

2. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro ma comunque contigui (tutti i mesi determinano un versamento a Ebav, sebbene ci sia un’interruzione, ad esempio per conclusione rapporto a tempo determinato).
Il lavoratore ha i requisiti.

3. Lavoratore la cui azienda (A) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (B) ma il lavoratore mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..)
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (A): oltre che il dato di anzianità presente in busta paga, Ebav deve avere evidenza della continuità di rapporto nei B01 attraverso la data di “anzianità convenzionale” (e con l’apposita autocertificazione che viene richiesta all’azienda). Ovviamente un solo D12 può essere erogato al lavoratore in quanto unico e continuo rapporto di lavoro.

4. Lavoratore la cui azienda (C) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (D) ma il lavoratore NON mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..); ha una nuova data assunzione e nuovo rapporto di lavoro, e al contempo risulta una data licenziamento dal precedente rapporto di lavoro.
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (D). Il lavoratore può fare domanda D12 per rapporto di lavoro con azienda (D), se raggiunti i requisiti, anche se avesse già ricevuto D12 per rapporto di lavoro con azienda (C), essendo rapporti di lavoro diversi.

5. Lavoratore la cui azienda ha cambiato in passato contratto/comparto artigiano.
Ha i requisiti solo se l’anzianità nello stesso settore/categoria è maturata da almeno 5 anni.

Adesione a fondo previdenza complementare – dipendenti

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Contributo per prima/nuova iscrizione a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza.

Specifiche
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo nell’arco di tutta la sua carriera professionale.
Per nuova adesione a Fondo previdenza, si intende la PRIMA ISCRIZIONE con destinazione TFR.
Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni sindacali

Premio formazione giovani apprendisti

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Contributo ai lavoratori che nel corso dell’anno di competenza risultino essere confermati dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti.

Specifiche
Contributo una tantum (unico e non ripetibile).
L’erogazione avverrà a verifica da parte di Ebav di 12 mesi presso la stessa azienda.
Attenzione, la richiesta di contributo D20 determina l’attesa di 5 anni prima di poter ottenere contributo una tantum tramite Servizio D12 – Consolidamento Professionalità.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive

Ragioni oggettive valide:

  • Riduzione personale
  • Cessazione attività
  • Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
  • Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
  • Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)

Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.

Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.

Apprendistato Duale: Borsa di studio

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Contributo in seguito al conseguimento del Titolo di Studio per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’Accordo interconfederale del 1/10/2018:
–    Apprendisti per la qualifica e il diploma professionale
–    Apprendisti di alta formazione e ricerca
Specifiche

La durata minima del contratto di apprendistato è quella prevista dalla legislazione vigente.
L’anno di competenza è l’anno in cui si consegue il Titolo di studio.
Il contributo è previsto anche per giovani assunti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 01/10/2018 qualora abbiano conseguito il Titolo di Studio nell’anno formativo 2018/2019.
Le due forme di Apprendistato cui è destinato il contributo Ebav sono diverse dal contratto di Apprendistato professionalizzante.
L’Apprendista deve avere almeno una trattenuta Ebav con contratto di apprendista nelle denunce mensili B01.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali

Perdita mansione autista – dipendente

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Sussidio sperimentale ai dipendenti Trasporto Merci a seguito di perdita di mansione di autista.
Nel caso di perdita del posto di lavoro a causa dell’impossibilità di utilizzo in altre mansioni nell’ambito dell’impresa, il Servizio è previsto come integrazione a quanto già erogato con il Servizio D51 Sostegno al reddito per lavoratori licenziati”.

Specifiche
Servizio a favore ESCLUSIVAMENTE dei dipendenti della categoria TRASPORTO MERCI.
I lavoratori beneficiari devono aver ricevuto contributo D51 per licenziamento con la causale delle “Ragioni oggettive valide: 5° punto: perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda”.
Il periodo di disoccupazione viene sempre certificato dal Centro per l’Impiego.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro.
Gli importi saranno erogati per ogni giornata di effettiva disoccupazione, comprendendo i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

CCRL TRASPORTO MERCI Aziende

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Contributo alle aziende artigiane del settore Trasporto Merci in relazione alle prestazioni previste nel CCRL Trasporto Merci del 05/11/2018.

Specifiche

Le prestazioni si riferiscono a:

  • a) Nuova/Prima iscrizione, con versamento TFR, di un proprio dipendente a un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato nell’anno di competenza
  • b) Stipula accordo sindacale di forfetizzazione dello straordinario e della trasferta di cui all’art.5 CCRL Trasporto Merci del 05/11/2018

L’anno di competenza è l’anno dell’evento.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni

CCRL TRASPORTO MERCI Dipendenti

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Contributo ai lavoratori dipendenti del settore Trasporto Merci per le prestazioni previste nel CCRL Trasporto Merci del 05/11/2018.

Specifiche

Le prestazioni previste sono:

  • a) Neo assunto che, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, abbia conseguito una patente superiore alla B o la “patente CQC” attraverso una struttura formativa convenzionata e/o soggetti abilitati convenzionati con le Associazioni provinciali dell’artigianato firmatarie il CCRL (Nella patente il titolo CQC è indicato nella colonna 12, con il codice 95, seguito dalla data scadenza, per patenti C-CE (trasporto merci) D-DE (trasporto persone).)
  • b) Nuova/Prima iscrizione nell’anno di competenza a un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato
  • c) Per dipendenti con più di 29 anni, assunzione a tempo indeterminato avvenuta sulla base della lettera e) dell’art.12.2 del CCRL 05/11/18 e con trattamenti economici derivanti dal CCNL punto “Occupazione e reinserimento lavoro”
  • d) Acquisto e installazione “dashcam” su base volontaria da parte del lavoratore (compresa una scheda memoria) sull’automezzo aziendale

L’anno di competenza è l’anno dell’evento.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali

Incentivi per l’attivazione del lavoro agile

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Contributo UNA TANTUM per lavoratore quale incentivo per Accordi individuali di lavoro agile  (Smartworking) a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il contributo può essere richiesto:

  • A) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi
  • B) alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata inferiore ai 12 mesi
  • C) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 6 mesi – massima di 12

L’erogazione del Servizio avverà verificando l’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile attestato mediante dichiarazione dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:

Accordi per durata minima di 12 mesi:

  • dell’intero periodo di durata minima di dodici mesi
  • di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore).

Accordi per durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi:

  • dell’intero periodo di durata minima di sei mesi e fino a dodici mesi
  • di almeno 48 ore di lavoro in modalità agile.

 

Il periodo di computo della durata minima di dodici mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di computo della durata minima.

La tipologia contrattuale di assunzione del lavoratore subordinato in cui va ad innestarsi l’attivazione del lavoro agile non è rilevante ai fini del riconoscimento dell’incentivo.
Per ciauscun lavoratore, può essere erogato all’azienda un solo contributo A63 in tutto l’arco dei rapporti di lavoro.
L’anno di competenza è l’anno in cui è stato attivato l’Accordo individuale di Lavoro Agile, o la proroga che permetta il raggiungimento della durata minima.

Welfare contrattuale per l’apprendistato – aziende

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Trasformazione di un proprio dipendente dal contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015

SPECIFICHE
Il contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale deve aver determinato il conseguimento di uno dei seguenti titoli:
– qualifica o del diploma professionale (ieFP)
– diploma di istruzione secondaria superiore (ITIS, IPSIA, LICEI…)
– certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Allo scopo di far conseguire all’apprendista assunto ex art. 43 la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato originario deve essere stato trasformato in apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dall’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015.
L’anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Il servizio può essere richiesto anche per contratti di apprendistato ex art. 43 dlgs. 81 del 15 giugno 2015 attivati antecedentemente al 1.1.2021 ma la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo sarà erogato allorchè siano decorsi almeno 4 mesi dal momento in cui è avvenuta la trasformazione e sia mantenuto il rapporto di lavoro, ossia siano inviate a Ebav 4 denunce mensili B01 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista.