Integrazione DVR – Apprendistato duale e Lavoro agile

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Contributo alle imprese per l’integrazione, ovvero predisposizione qualora si tratti di prima assunzione da parte di imprese senza dipendenti, del DVR:

  • in relazione all’attivazione di percorsi di apprendistato duale con giovani minorenni e maggiorenni
  • in relazione a attivazione di progetti di sperimentazione Lavoro agile

Il servizio deve essere realizzato dall’impresa avvalendosi di professionisti e/o strutture dedicate delle Associazioni Artigiane aderenti (direttamente o tramite adesione di secondo livello) alle Federazioni Regionali firmatarie dell’accordo primo ottobre 2018, nel caso di apprendistato duale e/o del 20 dicembre 2019 nel caso di lavoro agile  con indicazione di propri collaboratori e/o dipendenti incaricati.
La documentazione necessaria dovrà avere data antecedente la richiesta di prestazione.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene emessa fattura.
Periodo di intervento:

  1. dall’anno scolastico/formativo 2024/2025 per l’apprendistato duale
  2. anno emissione fattura per  aggiornamento DVR nel caso di lavoro agile

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Nel DVR, l’azienda dovrà indicare le mansioni/attività/operazioni che verranno effettuate dall’apprendista duale o del dipendente in modalità di lavoro agile   rispetto alle quali occorrerà in particolare tenendo conto della mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, anche in relazione all’età alla mancanza di esperienza (nel caso di apprendista duale); attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; natura grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; movimentazione manuale dei carichi; sistemazione, scelta, utilizzo e manipolazione delle attrezzature di lavoro (agenti, macchine, apparecchi e strumenti; pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della interazione sull’organizzazione del lavoro; variazione della sede /luogo/luoghi della prestazione lavorativa (nel caso di lavoro agile); variazione modalità orarie e periodi della prestazione lavorativa (nel caso di lavoro agile); utilizzo attrezzature di lavoro.

Disoccupazione post contratto a termine

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti post contratto a termine.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno in cui è terminato il contratto di lavoro.
Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 8 settimane per rapporto di lavoro
Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato:

  • a partire dalla data di iscrizione al Centro per l’Impiego o dalla data di invio DID INPS
  • a partire da almeno 90 giorni dalla data di cessazione contratto a termine

Il contributo non è previsto per rapporti di lavoro terminati in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che stava già ricevendo il contributo D51 a copertura del periodo di disoccupazione, non può richiedere a Ebav il contributo anche con domanda D56, ma può contiuntinuare a utilizzare il contributo D51.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 8 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso periodo di disoccupazione ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D56 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 8 settimane.