Contributo alle aziende artigiane per un investimento effettuato nell’anno di competenza.
L’investimento:
- può essere per innovazione tecnologica, di processo o di prodotto
- può riguardare: attrezzature e macchinari di lavoro, impianti di produzione, impianti di energie rinnovabili, registrazione o acquisizione di brevetti e licenze d’uso.
- può essere attuato attraverso:
– Mutuo chirografario
– Artigiancassa
– Mediocredito
– Sabatini/Tremonti
– Leasing
– Mutuo fondiario o ipotecario
– Autofinanziamento
Nelle copie delle fatture, dei contratti e/o finanziamenti si deve evincere:
- il tipo di bene acquistato
- la data di stipula del contratto
E’ escluso il contributo per l’acquisto di:
- beni usati,
- beni immobili (compresa la loro manutenzione o restauro);
- beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, camion, imbarcazioni, ecc.)
- beni per cui si è già presentata domanda A62 “Nuova Imprenditoria Femminile o Giovanile”
- allestimenti camion previsti dal Servizio A23 “Acquisti e allestimenti Trasporto Merci
- climatizzatori (estivi ed invernali) / pompe di calore
Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A51 per anno competenza.
Beni diversi tra loro acquistati in tempi diversi tra loro sono considerati investimenti diversi (“spese non cumulabili”).
Per l’anno di competenza fa fede:
– la data della stipula finanziamento;
– la data consegna DDT, in caso di leasing;
– la data fattura, in caso autofinanziamento.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Casistiche particolari
Solo per la categoria Acconciatura-Estetica sono considerate attrezzatura alcune specifiche parti dell’arredamento del negozio strettamente inerenti l’attività.
Solo per Trasporto persone è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli e autobus.
Solo per le Imprese funebri, inquadrate come categoria Ebav “Settori scoperti”, è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli per il trasporto delle salme (carro funebre).
L’Hardware (Pc, tablet, ecc.) può essere considerato Attrezzatura, qualora il suo utilizzo faccia parte di un unico investimento di innovazione collegato alla produzione oppure alla informatizzazione dell’azienda e non strumento da utilizzare per la mera attività di ufficio.
Contributo alle aziende che si rivolgono ad una «Struttura», avente le caratteristiche di cui al paragrafo successivo, per essere assistite e supportate nell’attivazione di percorsi di alternanza formativa ai sensi dell’articolo 1 comma33 della legge 13 luglio 2015 n.107 e smi, del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e smi, del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio2008 e smi
La Struttura di cui sopra deve essere uno degli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.
L’anno di competenza coincide con l’anno in cui vengono sottoscritti la convenzione ed il piano formativo con l’istituzione scolastica o formativa (cfr. Scuole secondarie di secondo grado, CFP, Università, ITS….) per l’attivazione di almeno un percorso di alternanza formativa ai sensi ella normativa sopra dettagliata.
Le convenzioni devono essere state sottoscritte in data successiva al 23 gennaio 2018 (data di sottoscrizione dell’accordo).
Specifiche
I percorsi individuali di alternanza scuola lavoro che si svolgono presso le imprese dovranno avere una durata non inferiore alle 120 ore.
Le attività svolte dalla struttura sono di assistenza e supporto per:
– La verifica delle condizioni e dei requisiti di attivazione;
– Il supporto nella fase di matching (scuola-giovane-impresa);
– La stipula della convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
– La co-progettazione del patto/piano/progetto formativo;
– Il supporto nel processo di verifica e valutazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione «allo stesso titolo» (autodichiarazione nel modello).
Si intende per allo stesso titolo la percezione di altro contributo consistente nella compartecipazione ai costi sostenuti per le attività di assistenza e supporto all’impresa di cui sopra.
I contributi previsti dai servizi A71 e A72 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dalle Strutture che la completeranno per la parte a loro riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.
Contributo ai lavoratori che nel corso dell’anno di competenza risultino essere confermati dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti.
Specifiche
Contributo una tantum (unico e non ripetibile).
L’anno di competenza è l’anno di termine contratto apprendistato.
L’erogazione avverrà comunque a verifica da parte di Ebav di ulteriori 12 mesi presso la stessa azienda (12 mesi successivi al periodo di apprendistato).
Attenzione, la richiesta di contributo D20 determina l’attesa di 5 anni prima di poter ottenere contributo una tantum tramite Servizio D12 – Consolidamento Professionalità.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo alle aziende artigiane per consolidamento degli impianti debitori e/o operazioni a medio/lungo termine per esigenze di liquidità, realizzati nell’anno di competenza con la garanzia dei Confidi Artigiani, (vedi elenco in allegato) che devono essere destinati a:
– consolidamento delle passività a breve termine
– ristrutturazione della garanzia debitoria
– riequilibrio finanziario
– mutui chirografari (non per investimenti/acquisti)
Gli importi finanziabili debbono riguardare almeno un minimo di € 30.000 per singola operazione.
L’anno di competenza è l’anno di erogazione del finanziamento/affidamento.
Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A52 per anno competenza
Contributo alle aziende per i costi sostenuti per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale – gestiti e svolti quali soggetti organizzatori dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.
L’anno di competenza è l’anno in cui inizia il percorso formativo.
Sono ammessi a contributo i percorsi formativi iniziati a fare data dal 2 ottobre 2018.
Specifiche
Il partecipante al corso di Tutor deve essere Titolare, Socio o Collaboratore familiare.
La durata minima del percorso formativo è di 8 ore secondo le linee guida dei contenuti definite (vedi allegato).
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione allo stesso titolo (autodichiarazione nel modello).
Si intende “allo stesso titolo” la percezione di altro contributo rivolto specificamente alla compartecipazione ai costi sostenuti per la formazione della figura di tutor.
I contributi previsti dai servizi A74, A75 e A76 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dagli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.
Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive
Ragioni oggettive valide:
- Riduzione personale
- Cessazione attività
- Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
- Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
- Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)
Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.
Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.
Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.
Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.
Contributo alle nuove aziende artigiane realizzate da donne o da giovani di età inferiore ai 35 anni.
Specifiche
L’azienda ha/ha avuto in forza, o si impegna ad assumere entro 12 mesi dal ricevimento dell’acconto del contributo, almeno un dipendente con una durata minima continuativa del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e con un regime di orario di lavoro a tempo pieno o non inferiore al 50% rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno e per cui ci sia l’obbligo di versamento delle quote di Primo Livello Ebav e denuncia nel modello mensile B01. In caso contrario, l’azienda dovrà restituire l’intero contributo ricevuto.
In caso di aziende costituite in forma societaria è necessario che almeno il 50% dei soci siano donna o abbiano età inferiore ai 35 anni alla data di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Sono considerate valide le acquisizioni di azienda o di rami d’azienda che determinano una nuova azienda con una nuova data d’iscrizione (annotazione) all’Albo imprese artigiane.
L’iscrizione all’Albo imprese artigiane deve avvenire entro 3 mesi dalla data di creazione azienda (ovvero, non possono essere considerate nuove aziende artigiane se esistono già e quindi si trasformano in artigiane).
Hanno precedenza le aziende con neo imprenditore ex-dipendente versante Ebav che ha ricevuto nell’ultimo anno un contributo per licenziamento D51.
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane.
Il contributo per nuove aziende realizzate da donne è previsto a partire dall’anno di competenza 2022.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione – Entro 90 giorni dalla data iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane
Contributo alle imprese che si rivolgono ad uno degli Enti di Formazione, promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto, per essere assistite e supportate nell’attivazione e progettazione di percorsi di apprendistato duale ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 e dell’Accordo Interconfederale Regionale del primo ottobre 2018.
L’anno di competenza coincide con l’anno in cui vengono sottoscritti la convenzione/protocollo e/o il piano/progetto/patto formativo con l’istituzione scolastica o formativa (cfr. Scuole secondarie di secondo grado, CFP, Università, ITS….) per l’attivazione di almeno un percorso di apprendistato duale ai sensi ella normativa sopra dettagliata.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene attivato il contratto di apprendistato duale.
Sono ammessi a contributo i percorsi attivati a partire dall’anno scolastico/formativo 2019/2020.
Specifiche
I contratti di apprendistato duale che si svolgono presso le imprese dovranno avere la durata minima di sei mesi.
Le attività svolte dagli Enti di Formazione sono di assistenza e supporto per:
• La verifica delle condizioni e dei requisiti di attivazione;
• La co-progettazione del patto/piano/progetto formativo unitamente, se stipulata contestualmente, alla convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
• Il supporto nel processo di monitoraggio e verifica sul percorso di apprendistato duale.
I contributi previsti dai servizi A74, A75 e A76 sono tra loro cumulabili.
Il contributo, ripetibile da parte della medesima impresa, può essere richiesto per l’attivazione di ogni percorso di apprendistato duale. Tali percorsi, per essere ammessi al contributo devono essere frutto di co-progettazione specifica. Il ruolo di supporto/assistenza svolto dall’Ente di Formazione nei confronti dell’impresa deve essere comprovato attraverso la compilazione del modulo di attestazione (link) delle attività di assistenza e supporto sopra indicate, compilato dall’Ente e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’impresa, viene gestita direttamente dall’Ente di Formazione che la completerà per la parte a lui riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.
Contributo in seguito al conseguimento del Titolo di Studio per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’Accordo interconfederale del 08/05/2025:
– Apprendisti per la qualifica e il diploma professionale
– Apprendisti di alta formazione e ricerca
Specifiche
La durata minima del contratto di apprendistato è quella prevista dalla legislazione vigente.
L’anno di competenza è l’anno in cui si consegue il Titolo di studio.
Le due forme di Apprendistato cui è destinato il contributo Ebav sono diverse dal contratto di Apprendistato professionalizzante.
L’Apprendista deve avere almeno una trattenuta Ebav con contratto di apprendista nelle denunce mensili B01.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali
Contributo per l’adozione di hardware/software finalizzato alla digitalizzazione aziendale.
Obiettivi
La filosofia di questo Servizio non è offrire un contributo alle aziende che acquistano prodotti per “stare al passo con i tempi” ma premiare le aziende che investono nel futuro con soluzioni all’avanguardia.
Specifiche
Spese sostenute nell’anno di competenza per l’acquisto di:
– strumenti per la prototipazione rapida (come stampanti 3d, scanner 3d, microcontrollori)
– hardware specialistico informatico finalizzato al miglioramento dei processi aziendali, compresa qualsiasi periferica di input/output anche di tipo mobile, dispositivi per l’Internet of Thing strettamente correlati alla trasformazione digitale dei processi aziendali (sono esclusi dal contributo pc e server fisici)
– software specifici-personalizzati e/o servizi cloud specifici-personalizzati (con licenza d’uso o in abbonamento almeno biennale) finalizzati a:
- digitalizzazione e automazione dei processi aziendali (Industria 4.0, ERP e CRM);
- e-commerce siano esse proprietari o upgrade di sistemi già in essere, compresi i marketplace per l’internazionalizzazione;
- gestione delle risorse umane, welfare aziendale (smart working);
- calcolo dell’indice di redditività e tasso di innovazione;
- gestione relazioni clienti/fornitori (help desk, conference call, instant messaging, sistemi di mailing);
- analisi dei dati di marketing on-line, big data e analytics, compresi tools per la SEO;
- manifattura digitale (es. sviluppo 3D, scansione, modellazione, rendering, reverse engineering);
- comunicazione digitale (es. software per aggiornamento e sviluppo website, software grafici, software realtà aumentata/virtuale a supporto dei processi produttivi, marketing di prossimità;
- cloud computing e file hosting;
- gestione documentale;
- miglioramento della sicurezza dati (come sistemi per il disaster recovery, backup, crittografia, antimalware e antivirus, firewall).
E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è previsto per costi di acquisto o per costi di noleggio se di durata superiore a 24 mesi.
Si esplicita che in nessun caso possono rientrare i costi sostenuti per le procedure inerenti la fatturazione elettronica poiché non si configura la fattispecie dell’innovatività e personalizzazione che consenta di inserirla tra le tipologie di spesa ammissibile