Inattività a seguito di ritiro patente

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Inattività a causa di sospensione patente in conseguenza alla violazione delle norme previste dal Codice della strada, avvenute in servizio o fuori servizio.

Massimo erogabile: € 375 alla settimana (€75 per 5 gg)per 6 mesi nell’anno solare.
Periodo minimo di sospensione: 14 giorni di calendario anche non consecutivi.

La sospensione della patente deve essere conseguenza di una violazione delle norme previste dal Codice della strada. NON è possibile richiedere il contributo EBAV per le violazioni di cui agli art. 179, 186, 186 bis, 187, 189, 213 del Codice della Strada.
Nel solo caso che l’autorità Giudiziaria, a fronte della violazione degli articoli del codice della strada di cui sopra, si pronunci favorevolmente all’istanza ad essa rivolta dall’autista, la domanda potrà dallo stesso essere inoltrata ad EBAV che riconoscerà allora il sussidio di sospensione dal lavoro eventualmente intervenuto, in deroga ai tempi di presentazione della domanda di cui all’art. 24 comma 3° del regolamento generale di EBAV.
Le patenti straniere, non convertite precedentemente la sanzione, determinano il mancato contributo.
La procedura sarà attivata, previo accordo sindacale (vedi allegato), da stipulare presso una delle Associazioni Artigiane, tra l’impresa ed il dipendente assistito da una Organizzazione.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali entro 1 mese dalla firma dell’Accordo SOSP Autotrasporti.
Per poter ottenere contributi mensili da Ebav, ogni mese vanno inviati a Ebav i LUL del dipendente.