Welfare contrattuale per l’apprendistato – aziende
| By Alberto Scattolin | 0 Comments
Trasformazione di un proprio dipendente dal contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015
SPECIFICHE
Il contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale deve aver determinato il conseguimento di uno dei seguenti titoli:
– qualifica o del diploma professionale (ieFP)
– diploma di istruzione secondaria superiore (ITIS, IPSIA, LICEI…)
– certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Allo scopo di far conseguire all’apprendista assunto ex art. 43 la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato originario deve essere stato trasformato in apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dall’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015.
L’anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Il servizio può essere richiesto anche per contratti di apprendistato ex art. 43 dlgs. 81 del 15 giugno 2015 attivati antecedentemente al 1.1.2021 ma la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo sarà erogato allorchè siano decorsi almeno 4 mesi dal momento in cui è avvenuta la trasformazione e sia mantenuto il rapporto di lavoro, ossia siano inviate a Ebav 4 denunce mensili B01 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista.